Di seguito viene riportato lo statuto vigente dell’Associazione Templari Cattolici d’Italia.
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione privata di fedeli denominata “Templari Cattolici d’Italia” (secondo i can. 215-216 – Titulus I, De omnium christifidelium obligationibus et iuribus; can. 321-326 – Titulus V, Caput III, De christifidelium consociationibus privatis del CIC)
L’Associazione ha sede in Italia con domicilio legale presso la Chiesa Templare di Santa Maria Maddalena in Cerro di Toccalmatto – Fontanellato (PR). La modifica del domicilio legale nell’ambito del territorio nazionale non comporta modifica statutaria e potrà essere adottata con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 – Oggetto
L’Associazione si propone di incrementare la vocazione cristiana e cattolica in Italia e nel mondo; di promuovere e sostenere con proprie iniziative l’attività apostolica della Chiesa. Nell’Associazione, laici e chierici insieme tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, alla valorizzazione degli edifici di culto, alla promozione del culto pubblico dell’Eucaristia e ad altre opere di apostolato, quali iniziative di evangelizzazione specialmente fra i giovani, esercizi di opere di pietà e di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano (can. 298 CIC)
L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 4 – Finalità
L’Associazione offre a diocesi, parrocchie e altri enti la sua disponibilità per valorizzare gli edifici di culto. Sempre per incarico o comunque di intesa con i predetti enti, si propone in particolare di:
- Presidiare e valorizzare le chiese abbandonate, mantenendole in decoro e aprendole ai visitatorin alcune occasioni possibili;
- Mantenere aperte le chiese cittadine normalmente chiuse per mancanza di custodi o per altre ragioni e permetterne la visita per la preghiera anche in orari particolari a miglior servizio dei fedeli;
- Offrire la disponibilità per una accoglienza dei fedeli che visitino la chiesa e svolgere il servizio d’ordine durante le celebrazioni liturgiche;
- Specializzarsi nella conoscenza dei valori spirituali, artistici e storici di chiese particolari e mettersi a disposizione per un servizio di accompagnamento;
- Adoperarsi per il recupero di chiese e relative opere d’arte, promuovendo al contempo l’allestimento di esposizioni o di piccoli musei e favorendo anche la costituzione di centri polifunzionali per manifestazioni culturali, artistiche e ricreative.
Art. 5 – Attività
L’Associazione si propone di favorire le sue finalità istituzionali mediante una serie di attività, delle quali si dà una esemplificazione:
- Proporre conferenze e convegni per far conoscere l’Associazione e promuovere la formazione degli associati, valorizzando anche i perenni valori della spiritualità degli ordini cavallereschi cristiani, con particolare riferimento ai poveri Cavalieri di Cristo, detti Templari;
- Organizzare periodicamente ritiri spirituali in conventi e luoghi di culto di particolare antichità e spiritualità;
- Realizzare conferenze e pubblicazioni per l’approfondimento della tradizione cristiana-cattolica. In particolare secondo gli insegnamenti di S. Bernardo e di alcuni Padri della Chiesa, quali S. Ambrogio, S. Agostino, S. Clemente Alessandrino, Origene;
- Editare un bollettino periodico con le informazioni sulle iniziative dell’Associazione a livello nazionale e regionale;
- Creare un sito internet – inserito fra i siti cattolici – allo scopo di allargare al pubblico telematico gli obiettivi e le attività dell’Associazione stessa;
- Promuovere per i propri associati, nel rispetto delle norme vigenti in materia, viaggi e visite guidate a esposizioni, monumenti e luoghi d’arte con particolare riguardo alla Terra Santa ed alle antiche mete di pellegrinaggio cristiano;
- Attivare sponsorizzazioni e forme di pubblicità commerciale oltre a compiere ogni operazione di carattere immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- Aderire ad Enti di promozione culturale e ricreativa; sottoscrivere quote di partecipazione di società culturali e ricreative già esistenti e/o costituende che consentano di realizzare lo scopo istituzionale dell’Associazione medesima;
- L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie ed integrative delle stesse, quali ad esempio la promozione della cultura della spiritualità e dell’arte in occasione di campagne di sensibilizzazione o la vendita di magliette e depliant al fine di reperire fondi per la migliore fruibilità della attività istituzionali;
- Svolgere attività di volontariato mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza operando in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni. Producendo crescita a livello umano e professionale e contribuendo alla sostenibilità e al benessere della comunità e alla crescita culturale del nostro territorio;
- Dedicare tempo e risorse per tenere aperte e custodite le chiese delle città che vengono affidate affinché possano essere luoghi di preghiera e spazi sacri per la crescita spirituale dei fedeli;
- Stimolare i propri associati ad una partecipazione viva nelle comunità parrocchiali offrendo il servizio dell’accoglienza e della testimonianza cristiana nelle celebrazioni comunitarie, possibilmente anche con il servizio liturgico (lettore/accolito/sacrista/…);
- Impegnarsi nelle diverse realtà ecclesiali nei servizi che possono essere richiesti per la crescita spirituale delle persone in modo particolare dei giovani e delle famiglie, come la catechesi, l’animazione etc.;
- Adoperarsi per il recupero di opere artistiche singole o inserite in edifici religiosi, di edifici religiosi e civili, o vincolati ai sensi del D.Lsg. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, chiusi da tempo:
- L’Associazione rispettando i propri principi statutari, mira alla rivalutazione di edifici storici, delle chiese, dei luoghi sacri e delle relative aree circostanti, che fossero in stato di abbandono. Inoltre si impegna affinché siano utilizzati in modo adeguato, rivalorizzandone il valore storico-culturale e/o spirituale consentendo che continuino a svolgere la loro primaria funzione. Tali progetti prevedono che questi beni diventino dei centri polifunzionali, per l’organizzazione di mostre, piccoli musei, concerti, piccole manifestazioni teatrali, convegni, appuntamenti culturali e di intrattenimenti artistici, eventi ricreativi, nel caso in cui fossero chiese possano essere utilizzate saltuariamente anche per funzioni religiose oltre che per gli scopi sopra esposti e comunque sempre a servizio della collettività;
- Organizzare presso le parrocchie e sale comunali mostre ed esposizioni di opere di arte sacra e beni culturali, conferenze su argomenti del periodo storico medievale
Art. 6 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
- dalle quote iniziali versate dei soci fondatori;
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
- da eventuali entrate e contributi specifici per servizi prestati dall’Associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da rimborsi derivanti da convenzioni o contributo dello Stato, Regione, Provincia, Comune o di ogni altro Ente pubblico e privato sia nazionale che internazionale;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno accettare;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali sempre rientranti nelle attività ed obiettivi associativi;
Art. 7– Associati
Gli associati possono essere tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed Enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche di età non inferiore ai diciotto anni e che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.
Gli associati, per esprimere in modo più evidente l’appartenenza all’associazione, indosseranno durante lo svolgimento delle attività associative una semplice tunica bianca con una croce rossa.
Gli associati si dividono in “ordinari” e “sostenitori”.
All’atto di ammissione gli associati ordinari verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori, invece, potranno essere ammessi senza l’obbligo di versamento di alcuna quota. L’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dà diritto all’iscrizione nel libro dei soci.
All’interno degli associati, in ossequio al canone 324 § 2 CIC, verranno nominati Assistenti Ecclesiastici o Cappellani che avranno cura delle anime dei laici associati. All’interno dell’Associazione verrà istituita altresì una equipe che avrà lo scopo di formare gli iscritti alla tradizione cavalleresca cristiana cattolica con particolare riferimento alla spiritualità che fu dei Poveri cavalieri di Cristo detti Templari.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Motivo di esclusione sono la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora l’associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Art. 8– Diritti dell’Associato
La qualità dell’Associato conferisce i seguenti diritti disciplinati in uno specifico Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo:
– Frequentare i locali dell’Associazione;
– Intervenire attivamente alle iniziative organizzate dall’Associazione;
– Partecipare con proprie composizioni od opere artistiche e culturali;
– Presentare proposte utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
– Ricevere informazioni relative all’attività associativa.
Art. 9 – Doveri degli associati
Tutti gli Associati sono tenuti a conformarsi allo Statuto ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione ed ai regolamenti interni.
E’ dovere di tutti gli Associati Ordinari:
- Versare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale, la quota di iscrizione annuale relativa ad ogni esercizio sociale, secondo l’importo determinato e comunicato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- partecipare con assiduità all’attività associativa;
- rispettare le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e quelle del Consiglio Direttivo nazionale;
- promuovere e divulgare gli ideali dell’Associazione;
- astenersi da iniziative individuali o di gruppo che coinvolgano direttamente o indirettamente l’Associazione.
L’adesione all’Associazione é annuale e coincidente con l’esercizio sociale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata o legal-mail entro il 31 (trentuno) ottobre dell’anno. In tal caso la qualifica di Associato viene meno a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 10 – Quota Associativa
La quota associativa rappresenta il contributo alle spese sostenute dall’Associazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione per i trasferimenti mortis causa, e non è rivalutabile.
Tra gli associati ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ possibile la determinazione – da parte del Consiglio Direttivo – di quote di diverso ammontare in correlazione alla differente capacità contributiva per determinati associati senza che ciò dia diritto a questi ultimi di usufruire di maggiori prestazioni. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione di ogni associato alla vita associativa. E’ previsto che un associato possa effettuare prestazioni forfettarie e/o continuative nell’ambito di una o più attività associative in rigorosa attuazione degli scopi di cui all’art 3, 4 e 5. In tal caso è riconosciuto il rimborso delle spese e potrà essere riconosciuto all’associato la corresponsione di un emolumento proporzionale alla effettiva attività prestata e determinato annualmente dal Consiglio Direttivo previa approvazione dell’assemblea degli associati e, naturalmente, nei limiti previsti dalla Legge.
Art. 11– Organi
Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente e il Vice Presidente
– il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore unico
Art. 12 – Assemblea
Gli associati formano l’Assemblea.
Gli associati ordinari hanno diritto di voto. Gli associati sostenitori possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente e quando ne facciano richiesta motivata almeno un quinto degli associati. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati ordinari e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei associati ordinari o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria – concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione – sarà tuttavia necessaria la presenza – in prima convocazione – di almeno tre quarti degli associati ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati ordinari e le deliberazioni verranno prese con il voto favorevole della maggioranza qualificata degli associati ordinari presenti.
L’Assemblea si radunerà almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del rendiconto annuale.
L’Assemblea delibera in merito:
- all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e accompagnato da una relazione sull’andamento dell’attività culturale e della gestione economica dell’associazione;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore unico;
- all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L’Assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante avviso scritto inviato a ciascun associato oppure in caso di urgenza via fax o telegramma o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima della data prevista oppure con avviso esposto presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, gli argomenti da discutere.
Hanno diritto di intervenire in assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In pieno spirito di collaborazione, di appartenenza e di fattiva partecipazione alle attività associative, l’associato non può farsi rappresentare da altro associato ne da terzi. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 13 – Consiglio Direttivo – composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a undici. I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio Direttivo verranno nominati con le seguenti modalità:
- Membri di diritto: Presidente, Vicepresidente e Segretario
- 8 membri sono nominati dall’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice presidente ed un Tesoriere-segretario. Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto rispettando il criterio di nomina e rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio. Qualora venisse a mancare il numero minimo dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Art. 14– Consiglio Direttivo – convocazione
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.
E’ convocato dal Presidente, dal Vice presidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso d’ urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma e di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore unico se esistenti. Le riunioni sono trascritte in apposito verbale.
Art. 15 – Consiglio Direttivo – operatività
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:
- Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- compila un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione e che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione;
- procede all’incarico di collaboratori, all’assunzione di dipendenti determinando i compensi e le retribuzioni secondo i limiti previsti dal D.Lgs. 460/97 ed in ottemperanza alla normativa in materia;
- programma l’attività dell’associazione e dirige tutte le attività necessarie al perseguimento delle finalità dell’associazione;
- esamina le domande di ammissione di nuovi associati, delibera le esclusioni ex art.8 del presente Statuto;
- incarica uno o più Consiglieri per l’espletamento di determinati incarichi o funzioni associative nei limiti della delega conferita;
- può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti;
- delibera in merito all’accettazione di eventuali lasciti o donazioni o depositi;
- delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 16– Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
In caso di assenza o di impossibilità ad esercitare la carica da parte sia del Presidente sia del Vice Presidente, il Consigliere più anziano per data di nomina assume le loro funzioni.
Il Presidente, qualora il Consiglio non abbia provveduto a nominare persona diversa, detiene inoltre le seguenti responsabilità:
- la responsabilità della conservazione secondo le leggi civili e canoniche in materia;
- la responsabilità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le leggi in vigore.
Art. 17 – Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico è nominato dall’Assemblea qualora diventi obbligatorio per superamento dei limiti previsti dalla legge.
Il Collegio è composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. I revisori devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
Art. 18 – Bilancio
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura del bilancio, o in casi straordinari entro il 30 giugno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art 4 e 5 del presente Statuto.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti associativi operanti senza finalità di lucro o di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 19 – Vigilanza dell’Autorità Ecclesiastica competente
L’Associazione riconosce il Santo Padre Papa Francesco e i suoi Successori quali Autorità superiore alla quale tutte le attività dell’Associazione stessa saranno subordinate (can. 305 CIC). Si atterrà alle indicazioni dell’Ordinario del luogo della sede principale circa le indicazioni di ordine generale e degli Ordinari delle altre sedi circa lo svolgimento delle attività in quelle sedi.
Art. 20 – Scioglimento
L’Associazione si estingue nei seguenti casi:
- perdita di tutto il patrimonio oppure se è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- impossibilità funzionamento o inattività dell’assemblea per mancanza degli associati;
- delibera di scioglimento da parte dell’assemblea degli associati;
- negli altri casi previsti dalla legge.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto alla Chiesa Cattolica, sentito l’Ordinario del luogo della sede principale, affinchè sia destinato ad Enti ed associazioni cattoliche che abbiamo fini simili..
Art. 21 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie tra gli associati e l’Associazione, tra i componenti del Consiglio Direttivo e l’Associazione, saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati ognuno da ciascuna parte contendente ed il terzo dai due arbitri così nominati o in mancanza dal Vicario Giudiziale della Diocesi ove è in quel tempo il domicilio legale.
Art. 22 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia del Codice di Diritto canonico.