I Templari Cattolici d’Italia perseguono gli ideali cristiani, cattolici, apostolici, romani dello storico Ordine Templare, fondato dal reggente del trono di Francia Filippo d’Orleans nel 1705.

I Cavalieri Templari Italiani si separarono nel 1815 dall’Ordine francese,  deviato su posizioni massoniche. 

 

Statuto 1705 – 1815 – 1945

 

RESUME’ DES DONNEES HISTORIQUES

L’Ordre tire son origine du souvenir de l’ORDO MILITIUM CHRISTI (MILITIA TEMPLI) et descend directement de l’Ordre de Templiers français de XVIII siécle, lors de la Grande Maitrise du Duc Louis-Timoléon de Cossè de Brissac.

HISTORIQUE : Philippe d’Orleans, Lous-Henri de Condé, Louis-Auguste de Bourbon, Louis Francois de Conty, Louis-Timoléon de Cossé de Brissac, Jean-Baptiste-Ferdinand Ventura (Grand Prieur de la language d’Italie). REGENTS de la LANGUE D’ITALIE : Jean-Baptiste-Ferdinand Ventura, Alvise Venier, Orazio Anselmi, Alessandro Vettori, Angelo Duodo, Luigi Borselli, Alessandro Vettori (petit fils du precedent). Dès le XVIII siécle (1740) les Templeries d’Italie, sous la direction du Commander Francois Ventura, ont développé une activité patriotique considérable en faveur de la Maison de Bourbos (à Parme) mais aprés ils ont gardé le silence en faisant meme la sourde oreille aux avances et aux flatteries du Gouvernement de Napoléon et de la gran Maitrise de Raymond Fabrè-Palabrat. Le 1° mars 1815 le Gran Prieur de la Langue d’Italie, aprés décision de son Chapitre General, proclama son indépendence de la Maitrisa Francaise car – a son avis – elle avait dévié de la tradition templieré. Le Gran Prieur vint proclamé Regent ensemble a Fra Alvise Venier, et mourut l’année suivant. A parti de 1816 et jusqu’à 1866, le Temple italine prit part à la lutte pur l’indépendance italienne et plus particuliérment à la guerre du 1848/49 ensamble aux piemontais contre les autrichiens.

En 1867, aprés la proclamation du royaume d’Italie et l’annexion de Venise, le Chapitre Gènèral de l’Ordre, en tennant compte de nouveaux temps, établit un reglement définitif que l’on peut rèsumer comme il suit :

– Rèception chevaleresque au titre “Justice“ réservèe aux seul noble, aux officiers de l’Armèe, aux décoreés de la medaille d’or au M.M.

– Rèception chevaleresque au titre “Grace“ réservés aux décorés appartenants au moins à deux Ordre de Chevalerie, ou étan reconnue comme bienfateur de l’humanité.

– Rèception des Ecuyers réservée aux militaires décorés au M.M. ou possédant des qualités particuliéres de culture en rapport aux études traditionals sur le Chevalerie et l’héraldique.

– Qu’ils soient de réligion Chretienne Catholique Romaine et qu’ils auent hautes qualitées d’honneur, la Foi en Jésus-Christ et un véritable culte de la Patrie.

Accepter la déclaration que l’Ordre du Temple “ne donne pas de decoration mais une investiture chevaleresque traditionelle de caractére réservé“.

 

 

ESTRATTO DEGLI STATUTI DEL ORDO EQUESTER TEMPLI

“Omnibus in primis sermo noster dirigitur, quicunque proprie voluntates sequi contemnunt, et summo ac vero Regi militare animi puritate cupiunt, ut obedientiae armaturam praeclaram assumere intensissima cura imprendo praeptent, et perseverando impleat”.

ORDO EQUESTER TEMPLI

TITOLO I – Dell’Ordine della sua giurisdizione e dei suoi scopi.

Art.1 – L’Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio è stabilito in Italia fin dal 1815, ed è sovrano nelle sue decisioni (salvo il rispetto delle Leggi Statali). L’Ordine trae la sua origine ed ispirazione dall’Ordo Militum Christi (Pauperum Commilitonum Christi Templique Salomonici), e discende direttamente dall’Ordine dei Templari francesi che si adunarono nel 1705 sotto la maestranza di Filippo d’Orleans, Reggente di Francia.

Art.2 – L’Ordine si divide territorialmente in quattro regioni facenti capo al Gran Magistero, che prendono il titolo di PRIORATI, con i seguenti predicati:

Regione di San Marco, comprendente le Venezie, la Lombardia, l’Istria e la Dalmazia.

Regione di Santo Stefano, comprendente la Toscana e le Isole, l’Emilia-Romagna (esclusi i territori del Ducato di Parma e Piacenza), le Marche e l’Umbria.

Regione di San Giovanni, comprendente Roma con il Lazio e l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Regione di Sant’Ilario, comprendente il territorio del Ducato di Parma e Piacenza, il Piemonte, la Liguria e la Sardegna.

Ogni Regione è divisa in tre Valli o Cammanderie, come di seguito indicato:

San Marco – Val Bella (Lombardia); Valsile (Venezie); Vallilliria (Istria e Dalmazia).

Santo Stefano – Valreno (Emilia-Romagna, esclusi Parma e Piacenza); Val d’Arno (Toscana e sue isole);Valdorica (Marche e Umbria).

San Giovanni – Valtevere (Roma con Lazio e Abruzzo); Valsila (province meridionali); Valletnea (Sicilia e sue isole).

Sant’Ilario – Valpezzola (Parma e Piacenza);Valdorea (Piemonte, Aosta, Nizza e Savoia);Valtigullia (Liguria e Sardegna).

Ogni Regione è retta da un Cavaliere che assume il titolo di Priore; ogni Valle da un Cavaliere che assume il titolo di Commendatore. Priori e Commendatori assumono il predicato della Regione o della Valle di cui hanno la responsabilità e ne usano le armi araldiche accollate alla Croce Templare Patente di rosso.

Art.3 – Scopo principale dell’Ordine è di valorizzare, continuare a tramandare, con estrema prudenza e vigilanza, lo Spirito della Cavalleria, il senso dell’Onore e della lealtà, l’amore di Patria e la Fede di Cristo, nonché i gloriosi ricordi degli eroici Cavalieri Templari associati alla regola di San Bernardo.

TITOLO II – Degli appartenenti all’Ordine.

Art.4 – Gli appartenenti all’Ordine si dividono nelle seguenti classi:

Novizi, Scudieri (Armiger), Cavalieri di Grazia (Miles Gratiae), Cavalieri di Giustizia (Eques Iustitiae).

Possono essere ammessi all’Ordine, nelle suddette classi, tutti coloro che desiderando farne parte, ed avendo raggiunto la maggiore età (18 anni) posseggono particolari requisiti e accettano determinati obblighi.

Art.5 – Requisiti indispensabili e fondamentali, ma non sufficienti per il ricevimento nell’Ordine, sono i seguenti:

A) Assoluta e indiscussa moralità; appartenenza alla Religione Cristiana Cattolica Apostolica Romana; completa dedizione alla Patria e alla Fede di Cristo; rispetto sentito delle leggi dello Stato e dei civici doveri. Ciò deve essere universalmente noto o provato attraverso curriculum vitae debitamente documentato.

  1. B) Presentare domanda di ricevimento allegando i seguenti documenti: atto di battesimo, certificato di buona condotta, certificato penale, titolo di studio, curriculum vitae con tutta la documentazione atta a confermarlo. Presentazione da parte di un Cavaliere dell’Ordine.
  2. C) Accettare di sottostare alle disposizioni del presente Statuto ed a quelle di eventuali regolamenti interni dell’Ordine.

Art.6 – I Novizi, che al compimento del 18° anno di età, e dopo l’effettuazione del Cursus Honorum richiesto, avranno dato prova di essere maturi per il conferimento della qualifica di Armiger o Cavaliere di Grazia e Giustizia, saranno ricevuti stabilmente nell’Ordine su proposta del Referendario.

Art.7 – Gli Scudieri (Armiger) dopo un periodo stabilito dal Commendatore della Valle, se dimostreranno attitudine e qualità tali che diano garanzie per ottenere la qualifica di Cavaliere potranno aspirare a tale titolo nella classe di Grazia.

Art.7 bis (aggiunto nel 1934) – Sono eccezionalmente ricevute nell’Ordine, Dame di Grazia e di Giustizia che, soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, abbiano particolari attribuzioni nei settori dell’assistenza, della beneficenza e particolarmente nelle opere di pietà a pro dei feriti e degli infermi, o siano decorate di medaglie al valore militare, civile, o di marina, o di onorificenze per motivi riferentisi ai settori suddetti. Il loro ricevimento nelle rispettive classi è deciso volta per volta a insindacabile giudizio dell’Ordine.

 

Art.8 – I Cavalieri di Grazia e di Giustizia possono essere insigniti della Gran Croce dell’Ordine (Eques Magna Crucis), che è concessa per particolari benemerenze in seno all’Ordine stesso per le due classi.

Art.9 – I Cavalieri di Grazia e di Giustizia che non abbiano ottenuto la Gran Croce dell’Ordine (Eques) per particolari benemerenze, saranno scrutinati in ordine alla loro anzianità, ai loro meriti e alla loro opera, dopo un periodo di 20 anni di permanenza nell’Ordine, e soltanto per il numero delle Gran Croci disponibili.

Art.10 – Le Gran Croci (titolo di Eques) non potranno superare il numero di 51, compresa quella del Gran Maestro o suo sostituto, le altre 16 assegnate di diritto ai Cavalieri officiati ai Prioriati e alle Commanderie dell’Ordine, altre 5 assegnate di diritto ai Gran Dignitari, e 4 a disposizione del Gran Magistero.

Art.11 – Cessano di appartenere all’Ordine: A) I dimissionari.

  1. B) Gli espulsi per indegnità, per i quali sarà disposto il provvedimento di affissione dello scudo alla colonna di infamia.
  2. C) I radiati per altri motivi. I Novizi che non siano stati giudicati in grado di essere ricevuti Armiger e che rifiutino di prolungare il loro noviziato. Con l’uscita dall’Ordine, per qualsiasi motivo, si perdono tutte le prerogative e qualifiche ricevute.

TITOLO III – Degli Organi direttivi dell’Ordine.

Art.12 (modificato nel 1867 e 1934) – Sono organi di governo e direttivi dell’Ordine:

  1. A) Il Gran Magistero composto dal Gran Maestro o Reggente, con i Gran Dignitari (Gran Cancelliere, Gran Gonfaloniere, Gran Referendario Cerimoniere, Grande Esperto o Re d’Armi, Gran Tesoriere).
  2. B) Il Capitolo dei Cavalieri Gran Croce.
  3. C) Il Capitolo Generale dei Cavalieri del Tempio.
  4. D) Il Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri.
  5. E) La Commissione di controllo del Tesoro dell’Ordine.

Art.13 (modificato nel 1867) – Sono organi direttivi periferici dell’Ordine:

  1. A) I Priorati delle quattro Regioni di San Marco, Santo Stefano, San Giovanni, Sant’Ilario, e tutti gli altri Priorati che potranno essere costituiti in territorio dello Stato italiano o all’estero, nel rispetto delle leggi dei singoli paesi.
  2. B) Le Commanderie delle dodici Valli a tre a tre dipendenti dai quattro Priorati (vedi Art.2) e tutte le altre Valli che potranno essere costituite.

TITOLO IV – Delle prerogative degli Organi direttivi.

Art.14 – Il Gran Magistero o Reggenza è conferito a vita, mediante successione da un Gran Maestro all’altro, con l’approvazione del Capitolo Generale dei Cavalieri Gran Croce. In mancanza di successione l’elezione del Gran Maestro è devoluta al Capitolo Generale dei Cavalieri del Tempio. Il Gran Magistero è l’organo sovrano dell’Ordine e può prendere provvedimenti di emergenza. Agisce generalmente su mandato del Capitolo Generale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione ed aveva diritto di rinvio dei provvedimenti decisi dagli altri organi direttivi, salvo per quelli decisi dal Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri.

Art.15 (modificato nel 1876 e 1934) – I Grandi Dignitari compongono il Consiglio del Gran Magistero o Casa del Gran Maestro e ne seguono le disposizioni nei rispettivi settori.

Art.16 – Il Capitolo Generale dei Cavalieri Gran Croce non può superare il numero di 51 componenti. Decide a maggioranza semplice dei presenti; è responsabile di tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione decisi nel suo seno. Giudica insindacabilmente sull’indegnità degli appartenenti all’Ordine e rimette la decisione all’Organo Sovrano per l’esecuzione o un’eventuale provvedimento di grazia.

Art.17 – Il Convento Generale dei Cavalieri del Tempio si compone di tutti i Cavalieri di Giustizia e di Grazia.

Art.18 – Il Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri è la riunione generale di tutti i componenti dell’Ordine. Ad essa partecipano anche Novizi e le Dame con solo voto consultivo. Decide a maggioranza dei 2/3 dei presenti e le sue decisioni sono vincolanti.

TITOLO V – Dell’abito e delle insegne personali.

Art.19 – L’abito dei Cavalieri del Tempio è quello tradizionale concesso dal Sommo Pontefice Onorio II nel 1128 ad Hugone de Pagani e ai suoi Cavalieri, con il fregio di una Croce Patente di rosso ricamata all’altezza della spalla sinistra. La veste si porta sopra l’abito da cerimonia (smoking, frack, dinner jacket) o in mancanza dell’abito scuro. Non si porta copricapo.

Non si portano armi. Il sovrano Gran Magistero ha disposto un unico tipo di decorazione e collare con o senza spade a seconda della classe; per gli Scudieri la croce senza spade manca del braccio superiore.

Art.20 – Le decorazioni sono in funzione di una gerarchia tradizionale e aristocratica alla quale l’Ordine si richiama, ma che tuttavia unisce i suoi aderenti in piena comunità di intenti al fine di svolgere una missione spirituale, patriottica e storica con la consapevolezza del sacrificio che ne deriva, sacrificio tanto maggiore quanto più elevata è la classe della gerarchia e l’incarico in essa ricoperto. Si tratta, in sostanza, di insegne che vogliono rispecchiare le virtù di uomini d’onore, di alta spiritualità, leali, coraggiosi e non inutile e sciocca vanità.

Art.21 (aggiunto nel 1867) – Su tutti i diplomi a qualsiasi titolo rilasciati deve essere specificato pena la loro nullità che le decorazioni sono attribuite ai sensi dell’Art.44 dell’antico Statuto, corrispondente all’Art.20 del presente.

TITOLO VI – Disposizioni generali.

Art.22 – Il presente statuto non potrà essere modificato, qualora se ne ravvisi la necessità, se non è trascorso un periodo di 7 anni dalla data dell’ultima revisione.

Art.23 (aggiunto nel 1815 e modificato nel 1867) – Il Gran Maestro è vacante, secondo le decisioni del Capitolo Generale per l’Italia del 1815 e la conferma del Capitolo Generale del 1867, fino dalla morte del Gran Maestro Duca Luigi Timoleone de Cossé de Brissac, deceduto durante la Rivoluzione francese, senza successione. Dal 1815 l’Ordine Templare, scissosi in varie Gran Maestranze o Reggenze irregolari, con la decisione del Gran Priorato d’Italia si è costituito in associazione indipendente sotto il titolo di “Ordo Equester Templi (Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio)” con dichiarazione del 1 marzo 1815, riconfermato il 13 marzo 1867; e ciò sotto il governo del Capitolo Generale attraverso una Reggenza a successione, con funzioni di Gran Magistero. Tutto ciò fino alla completa chiarificazione delle vicende che portarono alla scissione successive alla morte del Duca de Brissac e che indirizzarono vari tronchi dell’Ordine Templare europeo su linee eterodosse e non tradizionali*.

 

* L’ultimo Reggente riconosciuto dell’Ordine Templare Italiano fu il Conte Alessandro Vettori ucciso a Bologna alcuni giorni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Lo statuto è conservato in formato originale in lingua francese presso gli archivi dell’Ordo Equester Templi.