STATUTO DELL'ORDINE |
ORDO EQUESTER
TEMPLI
Statuto vigente
TITOLO I - Dell’Ordine, della sua giurisdizione e dei suoi scopi.
Art. 1 - L’Ordine Cavalleresco del Tempio è stabilito in Italia fin dal 1815 ed è sovrano nelle sue decisioni (salvo il rispetto delle Leggi dello Stato Italiano). L’Ordine trae la sua origine ed ispirazione dall’Ordo Militum Christi (Pauperum Commilitonum Christi Templique Salomonici) e discende direttamente dall’Ordine dei Templari francesi che si adunarono nel 1705 sotto la maestranza di Filippo d’Orleans, Reggente di Francia.
Art. 2 - L’Ordine si divide territorialmente in quattro PRIORATI:
Priorato di San Marco, comprendente le Venezie, la Lombardia, l’Istria e la Dalmazia.
Priorato di Sant’Ilario, comprendente il territorio di Parma e Piacenza, il Piemonte, la Liguria e la Sardegna.
Priorato di Santo Stefano, comprendente la Toscana e le Isole, l’Emilia-Romagna (esclusi i territori del Ducato di Parma e Piacenza), le Marche e l’Umbria.
Priorato di San Giovanni, comprendente Roma con il Lazio e l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.
Ogni Priorato è diviso in tre, o più, Valli o Cammanderie, come di seguito indicato:
San Marco - Val Bella (Lombardia); Valsile (Venezie); Vallilliria (Istria e Dalmazia).
Santo Stefano - Valreno (Emilia-Romagna, esclusi Parma e Piacenza); Val d’Arno (Toscana e sue isole);Valdorica (Marche e Umbria).
San Giovanni - Valtevere (Roma con Lazio e Abruzzo); Valsila (province meridionali); Valletnea (Sicilia e sue isole).
Sant’Ilario - Valpezzola (Parma e Piacenza);Valdorea (Piemonte, Aosta, Nizza e Savoia);Valtigullia (Liguria e Sardegna).
Ogni Priorato è retto da un Cavaliere che assume il titolo di Priore; ogni Valle da un Cavaliere che assume il titolo di Commendatore. Priori e Commendatori assumono il predicato della Regione o della Valle di cui hanno la responsabilità e ne usano le armi araldiche accollate alla Croce Templare Patente di rosso. Sono necessarie almeno nove Commanderie operative per la nomina di un Gran Priore o Magister Templi.
Art. 3 – Gli scopi principali dell’Ordine sono:
- RISVEGLIARE I VALORI DELLA CAVALLERIA E DELLA TRADIZIONE DEI POVERI CAVALIERI DI CRISTO DETTI TEMPLARI, ATTRAVERSO LA PREGHIERA COMUNE E LA MEDITAZIONE, LA DIFESA DELLA FEDE CATTOLICA E GLI STUDI STORICI.
- PRESIDIARE LE INNUMEREVOLI CHIESE ABBANDONATE, MANTENENDOLE CON DECORO ED APRENDOLE ALLA POPOLAZIONE DEI FEDELI ALMENO ALCUNI GIORNI AL MESE; SOPRATTUTTO IMPEDENDONE L’UTILIZZO AD OPERATORI DI MALE.
- LOTTARE CONTRO L’ESOTERISMO E LA MAGIA DILAGANTE, SOPRATTUTTO FRA I GIOVANI; INTERVENIRE CON INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO NEI CONFRONTI DEI SATANISTI OPERANTI NELLE NOSTRE DIOCESI, PROVVEDENDO ALTRESI’ A SANARNE I NEFASTI LASCITI.

TITOLO II - Degli appartenenti all’Ordine.
Art. 4 - Gli appartenenti all’Ordine si dividono nelle seguenti classi:
Novizi, Scudieri (Armiger), Cavalieri di Grazia (Miles Gratiae), Cavalieri di Giustizia (Eques Iustitiae).
Secondo la tradizione dell’Ordine sono previste le figure dei Cappellani, Minister Templi, Sacerdoti Cattolici che svolgono esclusivamente funzioni pastorali: predicazione della Parola, somministrazione dei Sacramenti, Celebrazione del Rito Eucaristico.
Possono essere ammessi all’Ordine, nelle suddette classi, tutti i Cristiani che desiderano farne parte e che, raggiunta la maggiore età (18 anni) e possedendo i requisiti di cui all’Art. 5, accettano gli obblighi derivanti dal presente statuto.
Resta inteso per il presente e per il futuro che tutte le investiture, i passaggi di grado e gli incarichi sono da intendersi a titolo assolutamente gratuito.
Art. 5 - Requisiti indispensabili e fondamentali per il ricevimento nell’Ordine sono i seguenti:
A) Appartenenza alla Religione Cristiana Cattolica Apostolica Romana; completa dedizione alla Patria e alla Fede di Cristo; rispetto sentito delle leggi dello Stato e dei civici doveri. Ciò deve essere universalmente noto o provato attraverso curriculum vitae debitamente documentato.
B) Presentazione della domanda di ricevimento con allegati i seguenti documenti: certificato di battesimo, certificato di buona condotta, certificato penale, titolo di studio, curriculum vitae con tutta la documentazione atta a confermarlo.
C) Presentazione da parte di un Cavaliere dell’Ordine.
D) Accettare di sottostare alle disposizioni del presente Statuto ed a quelle di eventuali regolamenti interni dell’Ordine.
Art. 6 - I Novizi, che al compimento del 18° anno di età, e dopo l’effettuazione del Cursus Honorum richiesto, avranno dato prova di essere maturi per il conferimento del grado di Armiger, saranno ricevuti stabilmente nell’Ordine.
Art. 7 - Gli Scudieri (Armiger), dopo un periodo stabilito dal Commendatore della Valle, se dimostreranno attitudine e qualità tali che diano garanzie per ottenere la qualifica di Cavaliere potranno aspirare a tale titolo nel grado di Grazia.
Art. 7 bis (aggiunto nel 1934) - Sono eccezionalmente ricevute nell’Ordine, Dame di Grazia e di Giustizia che, soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, abbiano particolari attribuzioni nei settori dell’assistenza, della beneficenza e particolarmente nelle opere di pietà a pro dei bambini, anziani ed infermi. Loro specifico compito è supportare l’opera dei Cavalieri nella preghiera, nell’azione e nella testimonianza della via cavalleresca che porta a Cristo. Il loro ricevimento nelle rispettive classi è deciso volta per volta a insindacabile giudizio dell’Ordine.
Art. 8 - I Cavalieri di Grazia e di Giustizia possono essere insigniti della Gran Croce dell’Ordine (Eques Magna Crucis), che è concessa per particolari benemerenze in seno all’Ordine stesso per le due classi.
Art. 9 - Cessano di appartenere all’Ordine:
A) I dimissionari.
B) Gli espulsi per indegnità e fellonia.
C) I radiati per altri motivi, quali: esercizi di attività illegali comprovate, sentenze di condanna penale passate in giudicato. I Novizi che non siano stati giudicati in grado di essere ricevuti Armiger e che rifiutino di prolungare il loro noviziato.
D) Coloro che si macchiano di atti gravi e maldicenze nei confronti di Fratelli e Sorelle dell’Ordine in maniera reiterata o proterva.
Con l’uscita dall’Ordine, per qualsiasi motivo, si perdono tutte le prerogative e qualifiche ricevute. E’ d’obbligo restituire il mantello e le insegne.

TITOLO III - Degli Organi direttivi dell’Ordine.
Art.10 (modificato nel 1867, 1934 e 2006) - Sono organi di governo e direttivi dell’Ordine:
A) Il Gran Priore o Magister Templi.
B) Il Capitolo Generale dei Cavalieri Gran Croce, di Giustizia e Commendatori.
C) Il Gran Convento dei Cavalieri, degli Scudieri, delle Dame e dei Novizi.
Art.11 (modificato nel 1867) - Sono organi direttivi periferici dell’Ordine:
A) I Priorati delle quattro Regioni di San Marco, Santo Stefano, San Giovanni, Sant’Ilario, e tutti gli altri Priorati che potranno essere costituiti in territorio dello Stato Italiano o all’estero, nel rispetto delle leggi dei singoli paesi.
B) Le Commanderie delle dodici Valli a tre a tre dipendenti dai quattro Priorati (vedi Art.2) e tutte le altre Valli che potranno essere costituite in Italia ed all’estero.
TITOLO IV - Delle prerogative degli Organi direttivi.
Art.12 - Il Gran Priorato o Gran Magistero è conferito a vita, mediante successione da un Gran Priore all’altro. In mancanza di successione l’elezione del Gran Priore o Magister Templi è devoluta al Capitolo Generale dei Cavalieri Gran Croce, ai Cavalieri di Giustizia e Commendatori. Il Gran Priorato o Gran Magistero è l’organo sovrano dell’Ordine.
Art.13 - Il Capitolo Generale dei Cavalieri Gran Croce, di Giustizia e Commendatori non può superare il numero di 33 componenti. Decide a maggioranza semplice dei presenti; è responsabile di tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione decisi nel suo seno. Giudica sull’indegnità degli appartenenti all’Ordine e rimette la decisione all’Organo Sovrano per l’esecuzione o un’eventuale provvedimento di grazia.
Art.14 - Il Gran Convento dei Cavalieri, degli Scudieri, dei Novizi e delle Dame è la riunione generale di tutti i componenti dell’Ordine. Ad essa partecipano anche Novizi con solo voto consultivo. Decide a maggioranza dei 2/3 dei presenti e le sue decisioni sono vincolanti.
TITOLO V – Del mantello e delle insegne personali.
Art.15 – Il mantello bianco dei Cavalieri del Tempio è quello tradizionale concesso dal Sommo Pontefice Onorio II nel 1128 ad Hugone de Pagani e ai suoi Cavalieri, con il fregio di una Croce Patente ricamata di rosso all’altezza della spalla sinistra. Dal grado di Cavaliere, il mantello si porta sopra una cotta bianca con croce patente rossa sul petto, stretta alla vita da un cinturone di cuoio. Pantaloni e calzature neri, entrambi non formali. Il sovrano Gran Priorato ha disposto un unico tipo di decorazione e collare con o senza spade a seconda del grado del Cavaliere; gli Scudieri portano la croce da collo senza spade e priva del braccio superiore. Per le Dame: mantello nero con cappuccio, sciarpa bianca annodata al collo, losanga rossa sulla spalla sinistra; colori rigorosamente bianco e nero. Scarpe nere.
Le decorazioni rispecchiano una gerarchia tradizionale e aristocratica alla quale l’Ordine si richiama, ma che, tuttavia, unisce i suoi aderenti in piena comunità di intenti al fine di svolgere una missione spirituale, patriottica, culturale e storica con la consapevolezza del sacrificio che ne deriva, sacrificio tanto maggiore quanto più elevata è la classe della gerarchia e l’incarico in essa ricoperto. Le insegne, pertanto, intendono rispecchiare le virtù di uomini e donne d’onore, di alta spiritualità, leali, coraggiosi e non una inutile vanità.
Art.16 (aggiunto nel 1867) - Su tutti i diplomi a qualsiasi titolo rilasciati deve essere specificato, pena la loro nullità, che le decorazioni sono attribuite ai sensi dell’Art.44 dell’antico Statuto, corrispondente all’Art.16 del presente.

TITOLO VI - Disposizioni generali.
Art.17 (aggiunto nel 1815, modificato nel 1867 e nel 2006) - Il Gran Maestro è vacante, secondo le decisioni del Capitolo Generale per l’Italia del 1815 e la conferma del Capitolo Generale del 1867, fino dalla morte del Gran Maestro Duca Luigi Timoleone de Cossé de Brissac, deceduto durante la Rivoluzione francese, senza successione. Dal 1815 l’Ordine Templare, scissosi in varie Gran Maestranze o Reggenze irregolari, con la decisione del Gran Priorato d’Italia si è costituito in associazione indipendente sotto il titolo di “Supernus Ordo Equester Templi (Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio)” con dichiarazione del 1 marzo 1815, riconfermato il 13 marzo 1867; e ciò sotto il governo del Capitolo Generale attraverso una Reggenza a successione, con funzioni di Gran Magistero. Tutto ciò fino alla completa chiarificazione delle vicende che portarono alla scissione successiva alla morte del Duca de Brissac e che indirizzarono vari tronchi dell’Ordine Templare europeo su linee eterodosse e non tradizionali lontane dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
Nel 1945, a guerra terminata, l’ultimo reggente del SOET, marchese Alessandro Vettori, fu barbaramente ucciso innocente a Bologna da partigiani comunisti, lasciando l’Ordine senza successione regolare.
Nel 1964 il Conte Gastone Ventura assume la reggenza dell’Ordine, indirizzandolo su posizioni massoniche, mantenendo contemporaneamente alla Reggenza dell’Ordine del Tempio anche la Gran Maestranza del Menphis Misraim (Gran Ierofante) e il ruolo di Luce della Montagna dell’Ordine Martinista. Prima della sua morte nel 1981, resosi evidentemente conto dell’errore commesso nell’aver mischiato tre realtà così incompatibili, Ventura 'pose in sonno' (termionologia massonica) l’Ordine del Tempio Italiano. Seguirono due decenni di lotte intestine e fratricide fra diversi personaggi legati ai tre Ordini succitati, lotte rivolte ora alla rivendicazioni della Reggenza (Gaspare Cannizzo di Palermo, Salvatore Olivari di Roma), ora alla prosecuzione della linea deviata prospettata da Ventura (Fabio Giannini e Filippo De Gasperi di Milano).
Nell’anno 2000, come era stato stabilito, all’inizio del III Millennio, un forte gruppo di Cavalieri e Dame obbedienti alla natura e agli scopi cattolici apostolici romani del Gran Priorato d’Italia, sotto l’egida del Priore di Santo Stefano, Fra’Mauro Giorgio Ferretti, decidono nel Gran Consiglio riunito presso la Chiesa templare di S. Maria di Mucciatella di Reggio Emilia di operare da quel momento in assoluta trasparenza e pubblicità, seguendo rigorosamente le disposizioni dello Statuto originale dell’Ordine Italiano.
Il 29 ottobre 2006, sempre sotto l’egida del Priore di Santo Stefano, Frà Mauro Giorgio Ferretti, il Gran Convento dei Cavalieri, degli Scudieri e delle Dame, riunitosi in Capitolo Generale presso l’Abbazia Cistercense di Chiaravalle della Colomba, fondata da S. Bernardo, ha deciso di modificare il Titolo dell’Ordine in ORDO EQUESTER TEMPLI - Ordine dei Cavalieri Templari Cattolici d’Italia. Ciò allo scopo esplicito di:
- certificare il proprio indirizzo confessionale e operativo al fianco della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Romana, riconoscendo formalmente come capi dell'Ordine il Santo Padre Benedetto XVI ed i suoi successori.
- rifiutare formalmente per il presente e per il futuro implicazioni, contaminazioni o aderenze Massoniche
- onorare e perpetuare la decisione dei nostri Antichi Fratelli che, nel 1815 prima e nel 1867 poi, lasciarono l’Ordine Francese (OSMTJ) finito su posizioni gnostiche ed antitradizionali.
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM