STORIA |
SUPERNUS ORDO EQUESTER
TEMPLI
Statuto 1705 - 1815

RESUME’ DES DONNEES HISTORIQUES
L’Ordre
tire son origine du souvenir de l’ORDO MILITIUM
CHRISTI (MILITIA TEMPLI) et descend directement de
l’Ordre de Templiers francais de XVIII siécle, lors de
la Grande Maitrise du Duc Louis-Timoléon de Cossè de
Brissac. Sa descendence est la suivante :
SUPPOSES
(Selon la Charte de Trasmission) : Hugone dei Pagani,
Odus de Saint- Amande, Alanus, Jean de Terricus,
Fidardus de Ridport, Robert de Sambal, Gilbertus,
Philippe du Pleffeis, Guillamme de Chartres, Pierre de
Montagu, Armande de Pierregrosse, Armand de Périgord,
Guillame de Sonnery, Reginald de Vichères, Thomas
Béraud, Guillame de Baejeu, Theabaldus Gaudin, Jacobus
de Molaio ; Jean-Marc Larmenius, Theobald
d’Alexandrie, Arnauld de Braque, Jean de Clermont,
Bertrand de Guesclin, Jean de Armagnac, Bernard
d’Armagnac, Jean d’ Armagnac (rélù), Jean de Chabot,
Gaspard de Saul, Henry de Montmorency, Charles de
Valois, Jacques Rouxel de Grancey, Henri Durfòrt,
Philippe d’Orleans (dit “Le Regent“).

HISTORIQUE : Philippe d’Orleans,
Lous-Henri de Condé, Louis-Auguste de Bourbon, Louis
Francois de Conty, Louis-Timoléon de Cossé de Brissac,
Jean-Baptiste-Ferdinand Ventura (Grand Prieur de la
language d’Italie).
REGENTS de la LANGUE D’ITALIE :
Jean-Baptiste-Ferdinand Ventura, Alvise Venier, Orazio
Anselmi, Alessandro Vettori, Angelo Duodo, Luigi
Borselli, Alessandro Vettori (petit fils du precedent),
Gastone Ventura.
Dès le XVIII siécle (1740) les
Templeries d’Italie, sous la direction du Commander
Francois Ventura, ont développé une activité
patriotique considérable en faveur de la Maison de
Bourbos (à Parme) mais aprés ils ont gardé le silence
en faisant meme la sourde oreille aux avances et aux
flatteries du Gouverement de Napoléon et de la gran
Maitrise de Raymond Fabrè-Palabrat. Le 1° mars 1815 le
Gran Prieur de la Langue d’Italie, aprés décision de
son Chapitre General, proclama son indépendence de la
Maitrisa Francaise car - a
son avis
- elle avait dévié de la tradition templieré. Le Gran
Prieur vint proclamé Regent ensemble a Fra Alvise
Venier, et mourut l’année suivant. A parti de 1816 et
jusqu’à 1866, le Temple italine prit part à la lutte
pur l’indépendance italienne et plus particuliérment à
la guerre du 1848/49 ensamble aux piemontais contre
les autrichiens. En 1859 il coopèrà a l’expèdition
garibaldienne en Sicilie ense liant à la Carbonnerie
italien.
En 1867,
aprés la proclamation du royaume d’Italie et
l’annexion de Venise, le Chapitre Gènèral de l’Ordre,
en tennant compte de nouveaux temps, établit un
reglement définitif que l’on peut rèsumer comme il
suit :
-
Rèception chevaleresque au titre “Justice“ réservèe
aux seul noble, aux officiers de l’Armèe, aux décoreés
de la medaille d’or au M.M.
-
Rèception chevaleresque au titre “Grace“ réservés
aux décorés appartenants au moins à deux Ordre de
Chevalerie, ou étan reconnue comme bienfateur de
l’humanité.
-
Rèception des Ecuyers réservée aux militaires décorés
au M.M. ou possédant des qualités particuliéres de
culture en rapport aux études traditionals sur le
Chevalerie et l’héraldique.

- Qu’ils
soient de réligion Chretienne Catholique Romaine et
qu’ils auent hautes qualitées d’honneur, la Foi en
Jésus-Christ et un véritable culte de la Patrie.
Accepter
la déclaration que l’Ordre du Temple “ne donne pas de decoration mais une investiture chevaleresque
traditionelle de caractére réservé“.
Le 1°
janvier 1965 un Traité d’alliance et de Confédération
a été signé à Venise et à Porto entre l’Ordre et
l’Ordre Souverain et Militaire de Jèrusalem.
Les deux
Règent, legitimement descendants de la lingue de
Philippe d’Orleans, ont établi: “Entre l’Ordre
Souverain et Militaire du Temple de Jèrusalem et le
Supernus Ordo Equester Templi est convenu le suivant
Protocol:
1) L’Ordre
italien reconnait comme authentic et directement
descendant de la M.G. de S.A.R. le Prince Philippe d’Orleans
(1705) et, de consequence, à travers la “ Charte de
Transmission “, de Jacobo de Molaio et ses
prédecesseurs, l’O.S.M.T.J.
2) L’O.S.M.T.J.
reconnait l’Ordre italien comme filiation templiere
authentique, régulière et constante de la G.M. du Duc
Louis Timoléon de Cossé de Brissac (1789) et pourtant,
de Philippe d’Orleans (1705) et eventuels ses
prédecesseurs.
3) L’O.S.M.T.J.se
gouverne end accord aves ses Status réactualisée en
1947, l’Ordre italien (O.S.C.T.) avec les siens du
1867, partiellement modifiés en 1934.
4) Les
récloutements se font séparément selon le réspectifs
réglages.
5) L’O.S.C.T.
conserve la dénomination de “Supernus Ordo Equester
Templi”, ses sceaux, ses devises etc..
6) Cet
Protocol déchoira immédiatament dans le cas que l’une
des deux parts ne respecte pas les conditions
sus-dites.

EXTRAIT DE LA “CHARTE DE TRANSMISSION"
“ ...Idcirco, Deo
juvante, unoquesupremi Conventus Equitem consensu,apud
eminentem Commendatorem et
carissimus Fratem Franciscum ThomanTheonaldum
Alexandrinum, SupremusOrdinis Templi Magisterium,
auctoritatumet privilegia contuli et hoc
praesentidecreto, pro vita, confero, cum
potestatesecundum temporis et rerun leges,
Fratrialteri, institutionis et ingenii
nobilitatemorumque honestate praestantissimo,Summum et
Supremum Templi OrdinisMagisterium, summanque
auctoritatemconferendi".
ESTRATTO
DEGLI STATUTI DEL SUPERNUS ORDO EQUESTER TEMPLI
“Omnibus in primis
sermo noster dirigitur, quicunque proprie voluntates
sequi contemnunt, et summo ac vero Regi militare animi
puritate cupiunt, ut obedientiae armaturam praeclaram
assumere intensissima cura imprendo praeptent,
et perseverando impleat”.

SUPERNUS
ORDO EQUESTER TEMPLI
TITOLO I -
Dell’Ordine della sua giurisdizione e dei suoi scopi.
Art.1
-
L’Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio è stabilito
in Italia fin dal 1815, ed è sovrano nelle sue
decisioni (salvo il rispetto delle Leggi Statali).
L’Ordine trae la sua origine ed ispirazione dall’Ordo
Militum Christi (Pauperum Commilitonum Christi
Templique Salomonici), e discende direttamente
dall’Ordine dei Templari francesi che si adunarono nel
1705 sotto la maestranza di Filippo d’Orleans,
Reggente di Francia.
Art.2
-
L’Ordine si divide territorialmente in quattro regioni
facenti capo al Gran Magistero, che prendono il titolo
di PRIORATI, con i seguenti predicati:
Regione di San Marco,
comprendente le Venezie, la Lombardia, l’Istria e la
Dalmazia.
Regione di Santo Stefano,
comprendente la Toscana e le Isole, l’Emilia-Romagna
(esclusi i territori del Ducato di Parma e Piacenza),
le Marche e l’Umbria.
Regione di San Giovanni,
comprendente Roma con il Lazio e l’Abruzzo, il Molise,
la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e
la Sicilia.
Regione di Sant’Ilario,
comprendente il territorio del Ducato di Parma e
Piacenza, il Piemonte, la Liguria e la Sardegna.
Ogni Regione è
divisa in tre Valli o Cammanderie, come di seguito
indicato:
San Marco
-
Val Bella (Lombardia); Valsile (Venezie); Vallilliria
(Istria e Dalmazia).
Santo Stefano
-
Valreno (Emilia-Romagna, esclusi Parma e Piacenza);
Val d’Arno (Toscana e sue isole);Valdorica (Marche e
Umbria).
San Giovanni
-
Valtevere (Roma con Lazio e Abruzzo); Valsila (province
meridionali); Valletnea (Sicilia e sue isole).
Sant’Ilario
-
Valpezzola (Parma e Piacenza);Valdorea (Piemonte,
Aosta, Nizza e Savoia);Valtigullia (Liguria e
Sardegna).
Ogni Regione è
retta da un Cavaliere che assume il titolo di Priore;
ogni Valle da un Cavaliere che assume il titolo di
Commendatore. Priori e Commendatori assumono il
predicato della Regione o della Valle di cui hanno la responsabilità
e ne usano le armi araldiche accollate alla Croce
Templare Patente di rosso.
Art.3
-
Scopo principale dell’Ordine è di valorizzare,
continuare a tramandare, con estrema prudenza e
vigilanza, lo Spirito della Cavalleria, il senso
dell’Onore e della lealtà, l’amore di Patria e la Fede
di Cristo, nonché i gloriosi ricordi degli eroici
Cavalieri Templari associati alla regola di San
Bernardo.

TITOLO II -
Degli appartenenti all’Ordine.
Art.4
-
Gli appartenenti all’Ordine si dividono nelle seguenti
classi:
Novizi, Scudieri (Armiger),
Cavalieri di Grazia (Miles Gratiae), Cavalieri di
Giustizia (Eques Iustitiae).
Possono essere
ammessi all’Ordine, nelle suddette classi, tutti
coloro che desiderando farne parte, ed avendo
raggiunto la maggiore età (18 anni) posseggono
particolari requisiti e accettano determinati
obblighi.
Art.5
-
Requisiti indispensabili e fondamentali, ma non
sufficienti per il ricevimento nell’Ordine, sono i
seguenti:
A) Assoluta e
indiscussa moralità; appartenenza alla Religione
Cristiana Cattolica Apostolica Romana; completa dedizione alla
Patria e alla Fede di Cristo; rispetto sentito delle
leggi dello Stato e dei civici doveri. Ciò deve essere
universalmente noto o provato attraverso curriculum
vitae debitamente documentato.
B) Presentare domanda
di ricevimento allegando i seguenti documenti: atto di
battesimo, certificato di buona condotta, certificato
penale, titolo di studio, curriculum vitae con tutta
la documentazione atta a confermarlo. Presentazione da
parte di un Cavaliere dell’Ordine.
C) Accettare di
sottostare alle disposizioni del presente Statuto ed a
quelle di eventuali regolamenti interni dell’Ordine.

Art.6
- I
Novizi, che al compimento del 18° anno di età, e dopo
l’effettuazione del Cursus Honorum richiesto, avranno
dato prova di essere maturi per il conferimento della
qualifica di Armiger o Cavaliere di Grazia e Giustizia, saranno
ricevuti stabilmente nell’Ordine su proposta del
Referendario.
Art.7
-
Gli Scudieri (Armiger) dopo un periodo stabilito dal
Commendatore della Valle, se dimostreranno attitudine
e qualità tali che diano garanzie per ottenere la
qualifica di Cavaliere potranno aspirare a tale titolo nella
classe di Grazia.
Art.7 bis
(aggiunto nel 1934) - Sono eccezionalmente ricevute
nell’Ordine, Dame di Grazia e di Giustizia che,
soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, abbiano
particolari attribuzioni nei settori dell’assistenza,
della beneficenza e particolarmente nelle opere di
pietà a pro dei feriti e degli infermi, o siano
decorate di medaglie al valore militare, civile, o di
marina, o di onorificenze per motivi riferentisi ai
settori suddetti. Il loro ricevimento nelle rispettive
classi è deciso volta per volta a insindacabile
giudizio dell’Ordine.
Art.8
- I
Cavalieri di Grazia e di Giustizia possono essere
insigniti della Gran Croce dell’Ordine (Eques Magna
Crucis), che è
concessa per particolari benemerenze in seno
all’Ordine stesso per le due classi.
Art.9
- I
Cavalieri di Grazia e di Giustizia che non abbiano
ottenuto la Gran Croce dell’Ordine (Eques) per
particolari benemerenze, saranno scrutinati in ordine
alla loro anzianità, ai loro meriti e alla loro opera,
dopo un periodo di 20 anni di permanenza nell’Ordine,
e soltanto per il numero delle Gran Croci disponibili.
Art.10
-
Le Gran Croci (titolo di Eques) non potranno superare
il numero di 51, compresa quella del Gran Maestro o suo
sostituto, le altre 16 assegnate di diritto ai
Cavalieri officiati ai Prioriati e alle Commanderie
dell’Ordine, altre 5 assegnate di diritto ai Gran
Dignitari, e 4 a disposizione del Gran Magistero.
Art.11
-
Cessano di appartenere all’Ordine: A) I dimissionari.
B) Gli espulsi per
indegnità, per i quali sarà disposto il provvedimento
di affissione dello
scudo alla colonna di infamia.
C) I radiati per
altri motivi. I Novizi che non siano stati giudicati
in grado di essere ricevuti Armiger e che rifiutino di
prolungare il loro noviziato. Con l’uscita
dall’Ordine, per qualsiasi motivo, si perdono tutte le
prerogative e qualifiche ricevute.

TITOLO III -
Degli Organi direttivi dell’Ordine.
Art.12
(modificato nel 1867 e 1934) - Sono organi di governo
e direttivi dell’Ordine:
A) Il Gran
Magistero composto dal Gran Maestro o Reggente, con i
Gran Dignitari (Gran Cancelliere, Gran Gonfaloniere,
Gran Referendario Cerimoniere, Grande Esperto o Re
d’Armi, Gran Tesoriere).
B) Il Capitolo dei
Cavalieri Gran Croce.
C) Il Capitolo
Generale dei Cavalieri del Tempio.
D) Il Gran
Convento dei Cavalieri e degli Scudieri.
E) La Commissione
di controllo del Tesoro dell’Ordine.
Art.13
(modificato nel 1867) - Sono organi direttivi
periferici dell’Ordine:
A) I Priorati
delle quattro Regioni di San Marco, Santo Stefano, San
Giovanni, Sant’Ilario, e tutti gli altri Priorati che
potranno essere costituiti in territorio dello Stato
italiano o all’estero, nel rispetto delle leggi dei
singoli paesi.
B) Le Commanderie
delle dodici Valli a tre a tre dipendenti dai quattro
Priorati (vedi Art.2) e tutte le altre Valli che
potranno essere costituite.

TITOLO IV -
Delle prerogative degli Organi direttivi.
Art.14
-
Il Gran Magistero o Reggenza è conferito a vita,
mediante successione da un Gran Maestro all’altro, con
l’approvazione del Capitolo Generale dei Cavalieri
Gran Croce. In mancanza di successione l’elezione del Gran Maestro è
devoluta al Capitolo Generale dei Cavalieri del
Tempio. Il Gran Magistero è l’organo sovrano
dell’Ordine e può prendere provvedimenti di emergenza.
Agisce generalmente su mandato del Capitolo Generale
per tutte le questioni di ordinaria amministrazione ed
aveva diritto di rinvio dei provvedimenti decisi dagli
altri organi direttivi, salvo per quelli decisi dal
Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri.
Art.15
(modificato nel 1876 e 1934) - I Grandi Dignitari
compongono il Consiglio del Gran Magistero o Casa del
Gran Maestro e ne seguono le disposizioni nei
rispettivi settori.
Art.16
-
Il Capitolo Generale dei Cavalieri Gran Croce non può
superare il numero di 51 componenti. Decide a
maggioranza semplice dei presenti; è responsabile di
tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione
decisi nel suo seno. Giudica insindacabilmente
sull’indegnità degli appartenenti all’Ordine e rimette
la decisione all’Organo Sovrano per l’esecuzione o
un’eventuale provvedimento di grazia.
Art.17
-
Il Convento Generale dei Cavalieri del Tempio si
compone di tutti i Cavalieri di Giustizia e di Grazia.
Art.18
-
Il Gran Convento dei Cavalieri e degli Scudieri è la
riunione generale di tutti i componenti dell’Ordine.
Ad essa partecipano anche Novizi e le Dame con solo
voto consultivo. Decide a maggioranza dei 2/3 dei
presenti e le sue decisioni sono vincolanti.

TITOLO V -
Dell’abito e delle insegne personali.
Art.19
-
L’abito dei Cavalieri del Tempio è quello tradizionale
concesso dal Sommo Pontefice Onorio II nel 1128 ad
Hugone de Pagani e ai suoi Cavalieri, con il fregio di
una Croce Patente di rosso ricamata all’altezza della
spalla sinistra. La veste si porta sopra l’abito da
cerimonia (smoking, frack, dinner jacket) o in
mancanza dell’abito scuro. Non si porta copricapo.
Non si portano
armi. Il sovrano Gran Magistero ha disposto un unico
tipo di decorazione e collare con o senza spade a
seconda della classe; per gli Scudieri la croce senza
spade manca del braccio superiore.
Art.20
-
Le decorazioni sono in funzione di una gerarchia
tradizionale e aristocratica alla quale l’Ordine si
richiama, ma che tuttavia unisce i suoi aderenti in
piena comunità di intenti al fine di svolgere una
missione spirituale, patriottica e storica con la
consapevolezza del sacrificio che ne deriva,
sacrificio tanto maggiore quanto più elevata è la
classe della gerarchia e l’incarico in essa ricoperto.
Si tratta, in sostanza, di insegne che vogliono
rispecchiare le virtù di uomini d’onore, di alta
spiritualità, leali, coraggiosi e non inutile e
sciocca vanità.
Art.21
(aggiunto nel 1867) - Su tutti i diplomi a qualsiasi
titolo rilasciati deve essere specificato pena la loro
nullità che le decorazioni sono attribuite ai sensi dell’Art.44
dell’antico Statuto, corrispondente all’Art.20 del
presente.

TITOLO VI -
Disposizioni generali.
Art.22
-
Il presente statuto non potrà essere modificato,
qualora se ne ravvisi la necessità, se non è trascorso
un periodo di 7 anni dalla data dell’ultima revisione.
Art.23
(aggiunto nel 1815 e modificato nel 1867) - Il Gran
Maestro è vacante, secondo le decisioni del Capitolo
Generale per l’Italia del 1815 e la conferma del
Capitolo Generale del 1867, fino dalla morte del Gran
Maestro Duca Luigi
Timoleone de Cossé de Brissac, deceduto durante la
Rivoluzione francese, senza successione. Dal 1815
l’Ordine Templare, scissosi in varie Gran Maestranze o
Reggenze irregolari, con la decisione del Gran
Priorato d’Italia si è costituito in associazione
indipendente sotto il titolo di “Supernus Ordo
Equester Templi (Ordine Sovrano dei Cavalieri del
Tempio)” con dichiarazione del 1 marzo 1815,
riconfermato il 13 marzo 1867; e ciò sotto il governo
del Capitolo Generale attraverso una Reggenza a
successione, con funzioni di Gran Magistero. Tutto ciò
fino alla completa chiarificazione delle vicende che
portarono alla scissione successive alla morte del
Duca de Brissac e che indirizzarono vari tronchi
dell’Ordine Templare europeo su linee eterodosse e non
tradizionali.
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