L'ORDINE |
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CONCILIO DI TROYES
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Regola dei Poveri Commilitoni di Cristo del Tempio
di Salomone |

PROLOGO
Il nostro (discorso) si dirige innanzitutto con
fermezza a tutti coloro, che intendono rinunciare a
seguire le loro proprie volontà, e desiderano con
purezza di spirito militare per il sommo e vero Re,
perché assumano l’armatura insigne dell’obbedienza,
adempiendola con particolarissima cura, e la portino a
perfezione con la perseveranza. Esortiamo dunque voi
che fino a questo momento avete abbracciato la milizia
secolare, nella quale Cristo non fu la causa, ma per
solo umano favore, perché facciate parte di coloro che
Dio ha eletto dalla massa di perdizione e per gratuita
pietà riunì per la difesa della Santa Chiesa, vi
affrettiate ad associarvi perennemente. Ma
innanzitutto, chiunque sei, o soldato di Cristo, che
hai scelto tale santa conversazione, è necessario che
usi una pura diligenza verso la tua professione e una
ferma perseveranza; questa, che è conosciuta essere di
Dio, tanto degna santa e sublime, meriterai di
ottenere forte, tra i militanti, che diedero le loro
anime per Cristo se con purezza e perseveranza sarà
osservata. In questo è rifiorito e tornato a splendere
l’ordine militare, che, abbandonato lo zelo per la
giustizia, mirava non a difendere, come suo dovere, i
poveri e le chiese, ma a spogliare, rubare e uccidere.
Si vive bene dunque con noi, ai quali il Signore e
Salvatore nostro Gesù Cristo invio i suoi amici dalla
santa città nelle terre di Francia e Borgogna, e non
cessano per la nostra salvezza e diffusione della vera
fede di offrire le loro anime quale ostia gradita a
Dio. Noi dunque con infinita gratitudine e fraterna
pietà, convenuti, per le preghiere del Maestro Ugo,
nel quale la sopraddetta Milizia ebbe inizio, per
ispirazione dello Spirito Santo, dalle diverse zone
della provincia ultramontana nella solennità di Sant’Ilario,
anno 1128 dall’incarnazione del Figlio di Dio, nono
dall’inizio della sopraddetta Milizia presso Troyes,
sotto la guida di Dio, meritammo di ascoltare dalla
bocca dello stesso Maestro Ugone il modo e
l’osservanza dell’ordine equestre secondo i singoli
capitoli, e secondo la comprensione della nostra
esigua scienza, ciò che a noi sembrava assurdo, e
tutto ciò che nel presente concilio a noi non poteva
essere a memoria riferito o detto, non per leggerezza
ma per saggezza affidammo per approvazione del comune
capitolo in modo unanime alla provvidenza e alla
discrezione del venerabile padre nostro Onorio, e
dell’inclito Patriarca di Gerusalemme Stefano, per
sapienza necessità non ignari della religione
orientale e neppure dei poveri commilitoni di Cristo
benché il massimo numero di padri religiosi presenti
in quel concilio per divina ispirazione raccomandi
l’autorità del nostro dettato, tuttavia non dobbiamo
passare sotto silenzio i loro pareri e le vere
sentenze, io Giovanni Michele, per ordine del concilio
e del venerabile Abate di Chiaravalle, al quale questo
era affidato e dovuto, ho meritato per grazia divina
di essere umile scrivano di questa pagina.

Nomi dei padri presenti al concilio di Troyes
Presente come primo fu il Vescovo di Albano Matteo,
legato per grazia di Dio alla Santa Chiesa di Roma,
poi Rainaldo Arcivescovo di Reims, terzo Enrico
Arcivescovo di Sens, quindi i loro Corepiscopi,
Ranchedo Vescovo di Carnotensis, Gosleno Vescovo
Soissons, il Vescovo di Parigi, il Vescovo di Troyes,
il Presule di Orleans, il Vescovo di Auxerre, il
Vescovo di Meaux, il Vescovo di Chalons, il Vescovo di
Laon, il Vescovo di Beauvais, l’Abate di Vezzelay che
non molto tempo dopo fu fatto Arcivescovo di Lione e
legato della Santa Romana Chiesa, l’Abate cistercense,
l’Abate di Pontigny, l’Abate delle Trois Fontain,
l’Abate di S.Denise di Reims, l’Abate di S.Etienne di
Dijon, l’Abate di Molesmes........., non mancò il
soprannominato Abate Bernardo di Chiaravalle, il cui
parere i soprascritti spontaneamente approvavano,
erano presenti anche il Maestro Alberico di Reims, e
il Maestro Fulcherio e molti altri che sarebbero lungo
enumerare, inoltre riguardo ai non elencati sembra
giusto che siano messi in mezzo come amanti della
verità. Il compagno Teobaldo, il compagno di Neverre e
Andrea di Baundemant, così assistevano al concilio,
con attentissima cura esaminavano ciò che era ottimo,
temperavano ciò che a loro appariva assurdo. Lo stesso
Maestro della Milizia, Ugo non fu assente e ebbe con
sé alcuni dei suoi fratelli, cioè Fratel Goffredo,
Fratel Rolando, Fratel Goffredo di Bisol, Fratel
Pagano di Mont Didier, Arcibaldo di S. Amand. Lo
stesso Maestro Ugo con i suoi discepoli espose ai
soprannominati padri, secondo quanto ricordava, il
modo e l’osservanza dell’esigua origine del suo ordine
militare il quale prese inizio da colui che dice: “Io,
il Principio che a voi parlo,”. Piacque al concilio
che, esaminato diligentemente ivi il regolamento con
l’aiuto e la correzione delle Scritture, nonché con il
suggerimento del Papa dei Romani e del Patriarca dei
Gerosolimitani, avuto pure l’assenso del capitolo dei
poveri Cavalieri del Tempio, che è in Gerusalemme,
fosse consegnato allo scritto, perché non fosse
dimenticato, e indelebilmente fosse conservato: questo
perché con retta via meritassero di pervenire
degnamente al loro creatore, la cui dolcezza supera
talmente il miele che a lui comparato è più amaro
dell’assenzio, per il quale militano, e riposino dalla
Milizia per gli infiniti secoli dei secoli. Amen.

INIZIA LA REGOLA DEI
POVERI COMMILITONI DELLA SANTA CITTA’
I.
Quale divino ufficio debbano udire.
Voi che rinunciate alla propria volontà, e tutti gli
altri che per la salvezza delle anime con voi militano
per un certo tempo, con cavalli e armi per il sommo
Re, abbiate cura di udire con pio e puro desiderio
nella sua totalità i Matutini e l’Integro Servizio,
secondo l’istituzione canonica e la consuetudine dei
dottori regolari della Santa Città. Soprattutto da
voi, venerabili fratelli, è dovuto in sommo grado,
poiché disprezzata la luce di questa vita, e superata
la preoccupazione dei vostri corpi, avete promesso di
disprezzare il mondo incalzante per amore di Dio per
sempre: rifocillati e saziati dal divino cibo,
istruiti e confermati dai precetti del Signore, dopo
la consumazione del Divino Mistero nessuno tema la
battaglia, ma sia preparato alla corona.
II.
Dicano le preghiere del Signore, se non hanno potuto
udire il servizio di Dio.
Inoltre se un fratello lontano per caso per un impegno
della cristianità orientale (e questo più spesso non
dubitiamo sia avvenuto) non potesse udire per tale
assenza il servizio di Dio: per i Matutini dica
tredici orazioni del Signore e per le singole ore,
sette; per i Vespri riteniamo se ne debbano dire nove,
e questo lo affermiamo unanimemente a libera voce.
Questi infatti impegnati così in un lavoro di
preservazione, non possono accorrere nell’ora
opportuna al Divino Ufficio. Ma se fosse possibile,
nell’ora stabilita non trascurino quanto dovuto per
istituzione.
III.
Che cose fare per i fratelli defunti.
Quando uno dei fratelli professi sacrifica ciò che è
impossibile strappare alla morte, che non risparmia
nessuno, ciò che è impossibile strappare: ai
cappellani e ai sacerdoti che con voi caritatevolmente
e temporaneamente servono al Sommo Sacerdote
comandiamo con carità di offrire per la sua anima a
Cristo con purezza di spirito l’ufficio e la Messa
solenne. I fratelli ivi presenti, che pernottano
pregando per la salvezza del fratello
defunto, dicano cento orazioni del Signore fino al
settimo giorno per il fratello defunto: dal giorno in
cui fu annunciata la morte del fratello, fino al
predetto giorno, il numero centenario venga rispettato
con fraterna osservanza nella sua integrità con divina
e misericordiosa carità scongiuriamo, e con pastorale
autorità, comandiamo, che ogni giorno, come al
fratello si dava e si doveva nelle necessità, così si
dia ad un povero fino al quarantesimo giorno ciò che è
necessario al sostentamento di questa vita, per quanto
riguarda cibo e bevanda. Del tutto proibiamo ogni
altra offerta, che nella morte dei fratelli, e nella
solennità di Pasqua, inoltre nelle altre solennità, la
spontanea povertà dei poveri commilitoni di Cristo era
solita in modo esagerato dare al Signore.
IV.
I cappellani abbiano soltanto vitto e vestito.
Comandiamo che per comune accordo del capitolo le
altre offerte e tutte le altre speci di elemosine, in
qualunque modo siano, vengano date con attenta cura ai
cappellani o agli altri che restano temporaneamente.
Perciò i servitori della Chiesa abbiano soltanto vitto
e vestito secondo l’autorità, e non pretendano di
avere nulla più, tranne i maestri pontaneamente e
caritatevolmente abbiano dato.
V.
I soldati temporanei defunti.
Vi sono tra di noi dei soldati che temporaneamente e
misericordiosamente rimangono nella casa di Dio, e
Tempio di Salomone. Perciò con ineffabile supplica vi
preghiamo, scongiuriamo, e anche con insistenza
comandiamo, che se frattanto la tremenda potestà
avesse condotto qualcuno all’ultimo giorno, per amore
di Dio, fraterna pietà, un povero abbia sette giorni
di sostentamento per la sua anima.
VI.
Nessun fratello professo faccia un’offerta.
Abbiamo decretato, come più sopra fu detto, che
nessuno dei fratelli professi presuma di trattare
un’altra offerta: ma giorno e notte con cuore puro
rimanga nella sua professione, perché sia in grado di
eguagliare il più santo dei profeti in questo:
prenderò il calice della salvezza, e nella mia morte
imiterò la morte del Signore: poiché come Cristo diede
la sua anima per me, così anch’io sono pronto a dare
l’anima per i fratelli, ecco l’offerta giusta: ecco
l’ostia viva gradita a Dio.
VII.
Non esagerare nello stare in piedi.
Abbiamo sentito con le nostre orecchie un teste
sincerissimo, che voi assistete al divino ufficio
stando costantemente in piedi: questo non comandiamo
anzi vituperiamo:
comandiamo che, finito il salmo, “Venite esultiamo al
Signore” con l’invitatorio e l’inno , tutti siedano
tanto i forti quanto i deboli, per evitare scandalo.
Voi che siete presenti, terminato ogni salmo, nel dire
“Gloria al Padre”, con atteggiamento supplice
alzatevi dai vostri scanni verso gli altari, per
riverenza alla Santa Trinità ivi nominata, e
insegnammo ai deboli il modo di inchinarsi. Così anche
nella proclamazione del Vangelo, e al “Te Deum
laudamus”, e durante tutte le Lodi, finché finito
“Benediciamo il Signore”, cessiamo di stare in piedi;
comandiamo anche che la stessa regola sia tenuta nei
Matutini di S. Maria.
VIII.
Il riunirsi per il pasto.
In un palazzo, ma sarebbe meglio dire refettorio,
comunitariamente riteniamo che voi assumiate il cibo,
dove, quando ci fosse una necessità, a causa della non
conoscenza dei segni, sottovoce e privatamente è
opportuno chiedere. Così in ogni momento le cose che
vi sono necessarie con ogni umiltà e soggezione di
reverenza chiedete durante la mensa, poiché dice
l’Apostolo: “Mangia il tuo pane in silenzio”. E il
Salmista vi deve animare, quando dice: “Ho posto un
freno alla mia bocca, cioè ho deciso dentro di me,
perché non venissi meno nella lingua cioè custodivo la
mia bocca perché non parlassi malamente”.
IX.
La lettura.
Nel pranzo e nella cena sempre si faccia una Santa
Lettura. Se amiamo il Signore, dobbiamo desiderare di
ascoltare attentamente le sue parole salutifere e i
suoi precetti. Il lettore vi intima il silenzio.
X.
Uso della carne.
Nella settimana, se non vi cadono il Natale del
Signore, o la Pasqua, o la festa di S. Maria, o di
tutti i Santi, vi sia sufficiente mangiare tre volte
la carne: l’abituale mangiare la carne va compresa
quale grave corruzione del corpo. Se nel giorno di
Marte cadesse il digiuno, per cui l’uso della carne è
proibito, il giorno dopo sia dato a voi più
abbondantemente. Nel giorno del Signore appare senza
dubbio opportuno due portate a tutti i soldati
professi e ai cappellani in onore della Santa
Resurrezione. Gli altri invece, cioè gli armigeri e
gli aggregati, rimangono contenti di uno,
ringraziando.
XI.
Come debbano mangiare i soldati.
È opportuno generalmente che mangino per due, perché
l’uno sollecitamente provveda all’altro, affinché la
durezza della vita, o una furtiva astinenza non si
mescoli in ogni pranzo. Questo giudichiamo
giustamente, che ogni soldato o fratello abbia per sé
una uguale ed equivalente misura di vino.
XII.
Negli altri giorni siano sufficienti due o tre portate
di legumi.
Negli altri giorni cioè nella seconda e quarta feria
nonché il sabato, riteniamo che siano sufficienti per
tutti due o tre portate di legumi o di altri cibi, o
che si dica companatici cotti: e così comandiamo che
ci si comporti, perché chi non possa mangiare dell’uno
sia rifocillato dall’altro.
XIII.
Con quale cibo è necessario cibarsi nella feria sesta.
Nella feria sesta riteniamo accontentarsi di prendere
solamente un unico cibo quaresimale per riverenza
della passione, tenuto conto però della debolezza dei
malati, a partire dalla festa dei Santi fino a Pasqua,
tranne che capiti il Natale del Signore o la festa di
S. Maria o degli Apostoli. Negli altri tempi, se non
accadesse un digiuno generale, si rifocillino due
volte.
XIV.
Dopo il pranzo sempre rendano grazie.
Dopo il pranzo e la cena sempre nella chiesa, se è
vicina, o, se così non è, nello stesso luogo, come
conviene, comandiamo che con cuore umiliato
immediatamente rendano grazie al Sommo Procuratore
Nostro: che è Cristo: messi in disparte i pani interi,
si comanda di distribuire come dovuto per fraterna
carità ai servi o ai poveri.
XV.
Il decimo del pane sia sempre dato all’elemosiniere.
Benché il premio della povertà che è il regno dei
cieli senza dubbio spetti ai poveri: a voi tuttavia,
che la fede cristiana vi confessa indubbiamente parte
di quelli, comandiamo che il decimo di tutto il pane
quotidianamente consegniate al vostro elemosiniere.
XVI.
La colazione sia secondo il parere del Maestro.
Quando il sole abbandona la regione orientale e
discende nel sonno, udito il segnale, come è
consuetudine di quella regione, è necessario che tutti
voi vi rechiate a Compieta, ma prima desideriamo che
assumiate un convivio generale. Questo convivio
poniamo nella disposizione e nella discrezione del
Maestro, perché quando voglia sia composto di acqua; e
quando con benevolenza comanderà, di vino
opportunamente diluito. Questo non è necessario che
conduca a grande sazietà o avvenga nel lusso, ma sia
parco; infatti
vediamo apostatare anche i sapienti.
XVII.
Terminata la Compieta si conservi il silenzio.
Finita la Compieta è necessario recarsi al giaciglio.
Ai fratelli che escono da Compieta non venga data
licenza di parlare in pubblico, se non per una
necessità impellente; quanto sta per dire al suo
scudiero sia detto sommessamente.
Forse può capitare che in tale intervallo per voi che
uscite da Compieta, per grandissima necessità di un
affare militare, o dello stato della nostra casa,
perché il giorno non è stato sufficiente, sia
necessario che lo stesso Maestro parli con una parte
dei fratelli, oppure colui al quale è dovuto il
comando della casa come Maestro. Così questo
comandiamo che avvenga; poiché è scritto: “Nel molto
parlare non sfuggirai il peccato”. E altrove: “La
morte e la vita nelle mani della lingua”. In questo
colloquio proibiamo le scurrilità, le parole inutili e
ciò che porta al riso: e a voi che vi recate a letto,
se qualcuno ha detto qualcosa di stolto, comandiamo di
dire l’orazione del Signore con umiltà e devota
purezza.
XVIII.
Gli stanchi non si alzino per i Matutini.
Non approviamo che i soldati stanchi si alzino per i
Matutini, come è a voi evidente: ma con l’approvazione
del Maestro, riteniamo unanimemente che essi debbano
riposare e cantare le tredici orazioni costituite, in
modo che la loro mente ricordi con la voce quanto
detto dal Profeta: “Salmeggiate al Signore con
sapienza”: e ancora: “Al cospetto degli Angeli
salmeggerò a Te”.
Ma questo deve dipendere dal consiglio del Maestro.
XIX.
Sia conservata comunità di vitto tra i fratelli.
Si legge nella pagina Divina: “Si divideva ai singoli,
come era necessario per ciascuno”. Perciò non diciamo
che vi sia accezione di persone ma vi deve essere
considerazione delle malattie. Quando uno ha meno
bisogno, ringrazi Dio, e non si rattristi: colui che
ha bisogno si umigli per l’infermità, non si innalzi
per la misericordia, e così tutte le membra saranno in
pace. Ma questo proibiamo ché a nessuno sia lecito
abbracciare una astinenza fuori posto, ma conducano
una vita comune costantemente.
XX.
Qualità e stile del vestito.
Comandiamo che i vestiti siano sempre di un unico
colore, ad esempio bianchi , o neri, o, per così dire,
bigi. A tutti i soldati professi in inverno e in
estate, se è possibile, concediamo vesti bianche,
cosicché coloro che avranno posposto una vita
tenebrosa, riconoscano di doversi riconciliare con il
loro Creatore,mediante una vita trasparente e bianca.
Che cosa di bianco, se non l’integra castità? La
castità è sicurezza nella mente, e sanità di corpo.
Infatti ogni militare, se non avrà preservato nella
castità, non potrà raggiungere la pace perpetua e
vedere Dio; come attesta l’Apostolo Paolo: “Seguiamo
la pace con tutti e la castità, senza cui nessuno
vedrà il Signore”. Ma perché uno sia di questo stile
deve essere privo della nota arroganza e del
superfluo: comandiamo a tutti che abbiano tali cose
affinché ciascuno da solo sia capace senza clamore di
vestirsi e svestirsi, mettersii calzari e levarseli.
Il procuratore di questo ministero con vigile cura sia
attento nell’evitare questo, coloro che necessitano
non ricevano un abito troppo lungo o troppo corto ma
di giusta misura secondo la tagli di ciascuno
fratello. Coloro che ricevono abiti nuovi,
restituiscano subito i vecchi, da riporre in camera, o
dove il fratello cui spetta il compito avesse deciso,
perché possano servire agli scudieri o agli aggregati,
oppure ai poveri.
XXI.
I servi non portino vesti bianche, cioè palii.
Decisamente disapproviamo quanto era nella casa di Dio
e del Tempio dei suoi soldati, senza discrezione e
decisione del comune capitolo, e comandiamo, che venga
radicalmente eliminato quasi fosse un vizio proprio. I
servi e gli scudieri portavano una volta vesti
bianchi, donde derivavano danni. Sorsero infatti in
zone ultra montane alcuni falsi fratelli, sposati, ed
altri, che dissero di appartenere al Tempio, mentre
sono nel mondo.
Costoro procurarono tante ingiurie e tanti danni
all’Ordine Militare, e agli aggregati presuntuosi come
professi insuperbendo fecero nascere molti scandali.
Portino quindi sempre vesti neri: nel caso in cui
questi non possano essere trovati, abbiano quelli che
si possano trovare nella provincia in cui abitano, o
quanto può essere avvicinato alla più semplice di un
unico colore, cioè bigio.
XXII.
I soldati professi portino solo vesti bianche.
A nessuno è concesso di portare tuniche candide, o
avere palii bianchi, se non ai nominati soldati.
XXIII.
Si usino solo pelli di agnelli.
Abbiamo deciso di comune accordo, che nessun fratello
professo abbia pelli di lunga durata perenne o
pelliccia o qualcosa di simile, e che serva al corpo,
anche per coprirlo se non di agnelli o arieti.
XXIV.
I vecchi vestiti siano dati agli scudieri.
Il procuratore o datore dei vestiti con ogni
attenzione dia i vecchi abiti sempre agli scudieri e
agli aggregati, e talvolta ai poveri, agendo con
fedeltà ed equità.
XXV.
Chi brama le cose migliori abbia le peggiori.
Se un fratello professo, o perché gli è dovuto o
perché mosso da superbia volesse abiti belli o ottimi,
meriterebbe per tale presunzione senza dubbio quelli
più umili.
XXVI.
Sia
rispettata la qualità e la quantità dei vestiti.
È necessario osservare la quantità secondo la
grandezza dei corpi e la larghezza dei vestiti: colui
che consegna gli abiti sia in questo attento.
XXVII.
Colui che consegna i vestiti conservi innanzitutto
l’uguaglianza.
Il procuratore con fraterno intuito consideri la
lunghezza, come sopra fu detto, con la stessa
attenzione, perché l’occhio dei sussurratori o dei
calunniatori non presuma di notare alcunché: e in
tutte queste cose, umilmente mediti la ricompensa di
Dio.
XXVIII.
L’inutilità dei capelli.
Tutti i fratelli, soprattutto i professi, è bene
portino capelli in modo che possano essere considerati
regolari davanti e dietro e ordinati; e nella barba e
nei baffi si osservi senza discussione la stessa
regola, perché non si mostri o superficialità o il
vizio della frivolezza.
XXIX.
Circa gli speroni e le collane.
Chiaramente gli speroni e le collane sono una
questione gentilizia. E poiché questo è riconosciuto
abominevole da tutti, proibiamo e rifiutiamo
l’autorizzazione a possederli, anzi vogliamo che non
ci siano. A coloro che prestano servizio a tempo non
permettiamo di avere né speroni, né collane, né
capigliatura vanitosa, né esagerata lunghezza di
vestiti, anzi del tutto proibiamo.
A coloro che servono al Sommo Creatore è sommamente
necessaria la mondezza interna ed esterna, come egli
stesso attesta, dicendo: “Siate mondi, perché Io sono
mondo”.
XXX.
Numero dei cavalli e degli scudieri.
A ciascun soldato è lecito possedere tre cavalli,
poiché povertà della casa di Dio e del Tempio di
Salomone non permette di aumentare oltre, se non per
licenza del Maestro.
XXXI.
Nessuno ferisca uno scudiero che serve gratuitamente.
Concediamo ai singoli militari per la stessa ragione
un solo scudiero. Ma se gratuitamente e
caritatevolmente quello scudiero appartiene a un
soldato, a costui non è lecito flagellarlo, e neppure
percuoterlo per qualsiasi colpa.
XXXII.
In che modo siano ricevuti coloro che restano a tempo.
Comandiamo a tutti i soldati che desiderano servire a
tempo a Gesù Cristo con purezza d’animo nella stessa
casa, di comprare fedelmente cavalli idonei in questo
impegno quotidiano, e armi e quanto è necessario.Abbiamo
anche giudicato, tutto considerato, che sia cosa buona
e utile valutare i cavalli. Si conservi perciò il
prezzo per iscritto perché non venga dimenticato:
quanto sarà necessario al soldato, o ai suoi cavalli,
o allo scudiero, aggiunti i ferri dei cavalli secondo
la facoltà della casa, sia acquistato dalla stessa
casa con fraterna carità. Se frattanto il soldato
per qualche evento perdesse i suoi cavalli in questo
servizio; il Maestro per quanto può la casa, ne
procurerà altri. Al giungere del momento di
rimpatriare, lo stesso soldato conceda la metà del
prezzo per amore Divino, e se a lui piace, riceva
l’altra dalla comunità dei fratelli.
XXXIII.
Nessuno agisca secondo la propria volontà.
È conveniente a questi soldati, che stimano niente di
più caro loro di Cristo, che per il servizio, secondo
il quale sono professi, e per la gloria della Somma
Beatitudine, o il timore della Genna, prestino
continuamente obbedienza al Maestro.
Occorre quindi che immediatamente, se qualcosa sia
stato comandato dal Maestro, o da colui al quale è
stato dato mandato dal Maestro, senza indugio, come
fosse divinamente comandato, nel fare non conoscano
indugio. Di questi tali la stessa Verità dice: “Per
l’ascolto dell’orecchio mi ha obbedito”.
XXXIV.
Se è lecito andare senza comando del Maestro in un
luogo isolato.
Scongiuriamo, e fermamente loro comandiamo, che i
generosi soldati che hanno rinunciato alla propria
volontà, e quanti sono aggregati, senza la licenza del
Maestro, o di colui cui fu conferito, di non
permettersi di andare in un luogo isolato, eccetto di
notte al Sepolcro, o a quei luoghi che sono inclusi
nelle mura della Santa Città.
XXXV.
Se è lecito camminare da soli.
Coloro che viaggiano, non ardiscano iniziare un
viaggio né di giorno né di notte, senza un custode,
cioè un soldato o un fratello professo. Infatti dopo
che furono ospitati nella Milizia, nessun militare, o
scudiero o altro, si permetta di andare per vedere
negli atri del altri militari o per parlare con
qualcuno, senza permesso, come fu detto sopra.
Perciò affermiamo saggiamente, che in tale casa
ordinata da Dio, nessuno secondo il suo possesso
svolga il proprio servizio o riposi; ma secondo il
comando del Maestro ciascuno agisca cosi che imiti la
sentenza del Signore, con cui ha detto: “Non sono
venuto a fare la mia volontà ma di colui che mi ha
mandato”.
XXXVI.
Nessuno chieda singolarmente ciò che è a lui
necessario.
Comandiamo, che sia scritta tra le altre come propria
questa consuetudine, e posta ogni attenzione
confermiamo perché si eviti di cercare il vizio.
Nessun fratello professo deve chiedere che gli sia
assegnato personalmente un cavallo o una cavalcatura o
delle armi.
In che modo? Se la sua malattia, o la debolezza dei
suoi cavalli, o la scarsezza delle sue armi, fosse
riconosciuta tale, che avanzare così sia un danno
comune: si rechi dal Maestro, o da colui cui è dovuto
il ministero dopo il Maestro, e gli esponga la causa
con sincerità e purezza: infatti la cosa va risolta
nella decisione del Maestro, o del suo procuratore.

XXXVII.
I morsi e gli speroni.
Non vogliamo che mai oro o argento che sono ricchezze
particolari, appaiono nei morsi o nei pettorali, né
negli speroni, o nei finimenti, né sia lecito ad alcun
fratello professo acquistarli. Se per caso tali vecchi
strumenti fossero stati dati in dono, l’oro o
l’argento siano colorati in modo che il colore o il
decoro non appaia arroganza in mezzo agli altri. Se
fossero stati dati nuovi, il Maestro faccia ciò che
vuole di queste cose.
XXXVIII.
Sulle aste e sugli scudi non venga posta una
copertura.
Non si abbia una copertura sopra gli scudi e le aste,
perché secondo noi questo non è proficuo, anzi
dannoso.
XXXIX.
L’autorizzazione del Maestro.
Al Maestro è lecito dare cavalli o armi a chiunque, o
a chi ritiene opportuno qualunque altra cosa.
XL.
Sacco e baule.
Non sono permessi sacco e baule con il lucchetto: così
siano presentati, perché non si posseggano senza il
permesso del Maestro, o di colui a cui furono affidati
i compiti della casa e i compiti in suo vece. Da
questa norma sono esclusi i procuratori e coloro che
abitano in province diverse, e neppure è inteso lo
stesso Maestro.
XLI.
L’autorizzazione scritta.
In nessun modo a un fratello sia lecito ricevere, o
dare, dai propri parenti, né da qualsiasi uomo, né
dall’uno all’altro, senza il permesso del Maestro o
del procuratore. Dopo che un fratello avrà avuto
licenza, alla presenza del Maestro, se così a lui
piace, siano registrati. Nel caso che dai parenti sia
indirizzato a lui qualcosa, non si permetta riceverla,
se prima non è stato segnalato al Maestro. In questa
norma non sono inclusi il Maestro e i procuratori
della casa.
XLII.
La confessione delle proprie colpe.
Poiché ogni parola oziosa si sa che genera il peccato,
che cosa essi diranno ostentamente riguardo alle
proprie colpe davanti al severo giudice. Dice bene il
Profeta che se occorre astenersi dai buoni discorsi
per il silenzio, quanto più occorre astenersi dalle
cattive parole per la pena del peccato.
Vietiamo quindi che un fratello professo osi ricordare
con un suo fratello, o con qualcun altro, per meglio
dire, le stoltezze, che nel secolo del servizio
militare compì in modo enorme, e i piaceri della carne
con sciaguratissime donne, o qualsiasi altra cosa: e
se per caso avesse sentito qualcuno che riferisce tali
cose, lo faccia tacere, o appena può si allontani per
obbedienza, e al venditore d’olio non offra il cuore.
XLIII.
Questua e accettazione.
Se a un fratello fosse stata data qualcosa senza
averla chiesta, la consegni al Maestro o all’economo:
se un altro suo amico o parente non volesse che fosse
usata se non da lui, questa non riceva, fino a quando
abbia il permesso del Maestro.
Colui al quale sarà data la cosa, non dispiaccia che
venga data a un altro: sappia per certo, che se si
arrabbiasse per questo, agisce contro Dio. Nella
sopraddetta regola non sono contenuti gli
amministratori ai quali in modo speciale è affidato e
concesso il ministero riguardo al sacco e al baule.
XLIV.
I sacchi per il cibo sui cavalli.
È utile a tutti che questo ordine da noi stabilito sia
rispettato senza eccezioni.
Nessun fratello presuma di confezionare sacchi per il
cibo di lino o di lana, preparati con troppa cura: non
ne abbia se non di panno grezzo.
XLV.
Nessuno osi cambiare o domandare.
Nessuno presuma di cambiare le sue cose, fratello con
il fratello, senza l’autorizzazione del Maestro, e
chiedere qualcosa, se non fratello al fratello, purché
la cosa sia piccola, vile, non grande.
XLVI.
Nessuno catturi un uccello con un uccello, neppure
proceda con il richiamo.
Noi giudichiamo con sentenza comune che nessuno osi
catturare un uccello con un uccello.
Non conviene infatti aderire alla religione
conservando i piaceri mondani, ma ascoltare volentieri
i comandamenti del Signore, frequentemente applicarsi
alle preghiere, confessare a Dio i propri peccati con
lacrime e gemito quotidianamente nella preghiera.
Nessun fratello professo per questa causa principale
presuma di accompagnarsi con un uomo che opera con il
falco o con qualche altro uccello.
XLVII.
Nessuno colpisca una fiera con l’arco o la balestra.
È conveniente camminare in atteggiamento pio, con
semplicità, senza ridere, umilmente, non pronunciando
molte parole, ma ragionando, e non con voce troppo
elevata. Specialmente imponiamo e comandiamo ad ogni
fratello professo di non osare entrare in un bosco con
arco o balestra o lanciare dardi: non vada con colui
che fece tali cose se non per poterlo salvare da uno
sciagurato pagano: né osi gridare con un cane né
garrire; né spinga il suo cavallo per la bramosia di
catturare la fiera.
XLVIII.
Il leone sia sempre colpito.
Infatti è certo, che a voi fu specialmente affidato il
compito di offrire la vita per i vostri fratelli, e
eliminare dalla terra gli increduli, che sempre
minacciano il Figlio della Vergine. Del leone questo
leggiamo, perché egli circuisce cercando chi divorare,
e le sue mani contro tutti, e le mani di tutti contro
lui.
XLIX.
Ascoltate il giudizio riguardo a quanto è chiesto su
di voi.
Sappiamo che i persecutori della Santa Chiesa sono
senza numero, e si affrettano incessantemente e sempre
più crudelmente ad inquietare coloro che non amano le
contese. In questo si tenga la sentenza del Concilio
fatta con serena considerazione, che se qualcuno nelle
parti della regione orientale, o in qualunque altro
luogo chiedesse qualcosa su di voi, a voi comandiamo
di ascoltare il giudizio emesso da giudici fedeli e
amanti del vero; e ciò che sarà giusto, comandiamo che
voi compiate senza esitazione.
L.
In ogni cosa sia tenuta questa regola.
Questa regola comandiamo che venga tenuta per sempre
in tutte le cose che immeritatamente sono state a voi
tolte.
LI.
Quando è lecito a tutti i militari professi avere una
terra e degli uomini.
Crediamo che per Divina Provvidenza nei santi luoghi
prese inizio da voi questo genere nuovo di religione,
che cioè alla religione sia unita la Milizia e così la
religione proceda armata mediante la Milizia, o senza
colpa colpisca il nemico.
Giustamente quindi giudichiamo, poiché siamo chiamati
soldati del Tempio che voi stessi per l’insigne e
speciale merito di probità abbiate casa, terra,
uomini, contadini e giustamente li governate: e a voi
è dovuto in modo particolare quanto stabilito.
LII.
Ai malati sia dedicata un’attenzione particolare.
Ai fratelli che stanno male occorre prestare una cura
attentissima, come si servisse a Cristo in loro: il
detto evangelico, “sono stato infermo e mi visitaste”
sia attentamente ricordato. Costoro vanno sopportati
pazientemente, perché mediante loro senza dubbio si
acquista una retribuzione superiore.
LIII.
Agli infermi sia sempre dato ciò che è necessario.
Agli assistenti degli infermi comandiamo con ogni
osservanza e attenta cura, che quanto è necessario per
le diverse malattie, fedelmente e diligentemente,
secondo le possibilità della casa sia loro
amministrato, ad esempio, carne e volatili e altro,
fino quando siano restituiti alla sanità.
LIV.
Nessuno provochi l’altro all’ira.
Massima attenzione va posta perché qualcuno non
presuma di provocare l’altro all’ira: infatti la somma
clemenza della vicina Divina Fraternità congiunse
tanto i poveri quanto i potenti.
LV.
In che modo siano accolti i fratelli sposati.
Permettiamo a voi di accogliere i fratelli sposati in
questo modo, se chiedono il beneficio e la
partecipazione della vostra fraternità, entrambi
concedano una parte della loro sostanza e quanto
avessero ad acquistare lo diano all’unità del comune
capitolo dopo la loro morte, e frattanto conducano una
vita onesta, e si studino di agrire bene verso i
fratelli, ma non portino la veste candida e il
mantello bianco. Se il marito fosse morto prima lasci
la sua parte ai fratelli: la moglie ricavi il sostegno
della vita dall’altra parte. Consideriamo infatti
questo ingiusto che fratelli di questo tipo risiedano
nella stessa casa dei fratelli che hanno promesso la
castità a Dio.
LVI.
Non si abbiano più sorelle.
Riunire ancora sorelle è pericoloso: l’antico nemico a
causa della compagnia femminile cacciò molti dalla
retta via del paradiso. Perciò, fratelli carissimi,
perché sempre tra voi sia visibile il fiore
dell’integrità, non è lecito mantenere ancora questa
consuetudine.
LVII.
I fratelli del Tempio non abbiano parte con gli
scomunicati.
Questo, fratelli è da evitare e da temere, che
qualcuno dei soldati di Cristo, in qualche modo si
unisca a una persona scomunicata singolarmente e
pubblicamente, o presuma di ricevere le sue cose,
perché la scomunica non sia simile al maranatha (vieni
Signore). Ma se fosse stato soltanto interdetto, non
sarà fuori posto avere parte con lui, e ricevere
caritatevolmente le suo cose.
LVIII.
In che modo vanno ricevuti i soldati secolari.
Se un soldato dalla massa della perdizione, o un altro
secolare, volendo rinunziare al mondo, volesse
scegliere la vostra comunione e vita, non si dia a lui
subito l’assenso ma secondo la parola di Paolo,
“provate gli spiriti se sono da Dio così a lui sia
concesso l’ingresso”. Si legga dunque la regola in sua
presenza: e se costui ottempererà diligentemente ai
comandi di questa esimia regola, allora, se al Maestro
e ai fratelli sarà piaciuto riceverlo, convocati i
fratelli esponga con purezza d’animo a tutti il suo
desiderio e la sua richiesta. In seguito il termine
della prova dipenda in tutto dalla considerazione e
dalla decisione del Maestro, secondo l’onestà di vita
del richiedente.
LIX.
Non siano chiamati tutti i fratelli al consiglio
privato.
Comandiamo che non sempre siano convocati al consiglio
tutti i fratelli, ma solo quelli che il Maestro avrà
ritenuto idonei e provvidenziali per il consiglio.
Quando volesse trattare le questioni maggiori, quale
dare la terra comune, o discutere dell’Ordine stesso,
o ricevere un fratello: allora è opportuno convocare
tutta la congregazione, se così ritenne il Maestro;
udito il parere di tutto il capitolo, quanto di meglio
e di più utile il Maestro avrà ritenuto opportuno,
questo si faccia.
LX.
Devono pregare in silenzio.
Comandiamo con parere concorde che, come avrà
richiesto l propensione dell’anima e del corpo, i
fratelli preghino in piedi o seduti: tuttavia con
massima riverenza, con semplicità, senza chiasso,
perché uno non disturbi l’altro.
LXI.
Ricevere la fede dei serventi.
Abbiamo saputo che molti da diverse province, tanto
aggregati, quanto scudieri desiderano vincolarsi nella
nostra casa a tempo con animo fervoroso per la
salvezza delle anime. È utile che riceviate la fede
loro, affinché per caso l’antico nemico non intimi
loro nel servizio di Dio alcunché furtivamente o
indecentemente, o li distolga improvvisamente dal buon
proposito.
LXII.
I fanciulli, fin quando sono piccoli non siano
ricevuti tra i fratelli del Tempio.
Quantunque la regola dei Santi Padri permetta di avere
dei fanciulli in una congregazione, noi non riteniamo
di dover caricare voi di tale peso. Chi volesse dare
in perpetuo suo figlio, o un suo congiunto, nella
religione militare: lo nutra fino agli anni, in cui
virilmente con mano armata possa eliminare dalla Terra
Santa i nemici di Cristo: in seguito secondo la regola
il padre o i genitori lo pongano in mezzo ai fratelli,
e rendano nota a tutti la sua richiesta. È meglio
nella fanciullezza non giurare, piuttosto che
diventato uomo, ritirarsi in modo clamoroso.
LXIII.
Sempre i vecchi siano venerati.
È bene che i vecchi con pia considerazione secondo la
debolezza delle forze siano sopportati e
diligentemente onorati: in nessun modo si usi severità
in quanto la tolleranza è necessaria per il corpo,
salva tuttavia l’autorità della regola.
LXIV.
I fratelli che partono per diverse province.
I fratelli che si incamminano per diverse province,
per quanto lo permettano le forze, si impegnino ad
osservare la regola nel cibo e nella bevanda e nelle
altre cose, e vivano in modo irreprensibile, perché
abbiano buona testimonianza da coloro che stanno
fuori: non macchino il proposito di religione né con
parola né con atto, ma soprattutto a coloro, con i
quali si sono incontrati, offrano esempio e sostanza
di sapienza e di buone opere. Colui presso il quale
avranno deciso di alloggiare, abbia buona fama: e, se
è possibile la casa dell’ospite non manchi della
candela, affinché il nemico tenebroso non procuri la
morte, Dio non voglia. Quando avranno sentito di
riunire soldati non scomunicati, diciamo che colà
devono andare non preoccupandosi di una utilità
temporale, quanto piuttosto della salvezza eterna
delle loro anime. Ai fratelli diretti nelle zone al di
là del mare con la speranza di essere trasportati
raccomandiamo di ricevere con questa convenzione
coloro che avessero voluto unirsi in perpetuo
all’Ordine Militare: entrambi si presentino al Vescovo
di quella provincia e il presule ascolti la volontà di
colui che chiede.
Ascoltata la richiesta, il fratello lo invii al
Maestro e ai fratelli che si trovano nel Tempio che è
in Gerusalemme: e se la sua vita è onesta e degna di
tale appartenenza, misericordiosamente sia accolto, se
questo sembra bene al Maestro e ai fratelli. Se nel
frattempo morisse, a causa del lavoro e della fatica,
come a un fratello a lui sia riconosciuto tutto il
beneficio e la fraternità dei poveri e dei commilitoni
di Cristo.
LXV.
A tutti sia distribuito in modo uguale il vitto.
Riteniamo anche che questo in modo congruo e
ragionevole sia rispettato, che a tutti i fratelli
professi sia dato cibo in egual misura secondo la
possibilità del luogo: non è infatti utili l’accezione
delle persone, ma è necessario considerare le
indisposizioni.
LXVI.
I soldati abbiano le decime del Tempio.
Crediamo che avendo abbandonato le ricchezze a voi
donate abbiate ad essere soggetti alla spontanea
povertà, per cui in questo modo abbiamo dimostrato in
quale modo spettino a voi che vivete invita comune, le
decime.
Se il Vescovo della Chiesa al quale è dovuta
giustamente la decima, avrà voluto darla a voi
caritatevolmente: deve dare a voi le decime che allora
la Chiesa sembra possedere con il consenso del
capitolo comune. Se un laico dovesse impossessarsi di
essa (decima) o sottrarla dal suo patrimonio in modo
condannabile, e confessando la propria colpa avrà
voluto lasciare a voi la stessa: secondo la
discrezione di colui che presiede questo può essere
fatto, senza il consenso del capitolo.
LXVII.
Le colpe leggere e gravi.
Se un fratello avrà sbagliato in modo lieve nel
parlare, nell’agire o altrimenti, egli stesso confessi
al Maestro il suo peccato con l’impegno della
soddisfazione.
Per le cose lievi, se non esiste una consuetudine, ci
sia una lieve penitenza. Nel caso in cui tacesse e la
colpa fossa conosciuta attraverso un altro, sia
sottoposto a una disciplina e a una riparazione
maggiore e più evidente. Se la colpa sarà grave, si
allontani dalla familiarità dei fratelli, né mangi con
loro alla stessa mensa, ma da solo assuma il pasto. Il
tutto dipenda dalla decisione e dall’indicazione del
Maestro, affinché sia salvo nel giorno del giudizio.
LXVIII.
Per quale colpa il fratello non sia più accolto.
Soprattutto occorre provvedere che, nessun fratello,
sia potente o impotente, forte o debole, voglia
esaltarsi e poco a poco insuperbire, difendere la
propria colpa, possa rimanere indisciplinato: ma, se
non avrà voluto correggersi a lui venga data una
correzione più severa. Che se non avrà voluto
correggersi con pie ammonizioni e per le preghiere a
lui innalzate, ma si sarà innalzato sempre più nella
superbia: allora secondo l’Apostolo, “sia sradicato
dal pio gregge”: togliete il male da voi: è necessario
che la pecora malata sia allontanata dalla società dei
fratelli fedeli. Inoltre il Maestro che deve tenere in
mano il bastone e la verga (cioè il bastone, con cui
sostenga le debolezze delle altre forze, la verga con
cui colpisca con lo zelo della rettitudine i vizi di
coloro che vengono meno) con il consiglio del
Patriarca e con una considerazione spirituale studi il
da farsi, affinché, come dice il Beato Massimo, “la
più libera clemenza non approvi l’arroganza del
peccatore, né l’esagerata severità non richiami
dall’errore chi sbaglia”.
LXIX.
Dalla solennità di Pasqua fino alla festa di tutti i
Santi si possa soltanto portare una camicia di lino.
Per il grande caldo della regione Orientale,
consideriamo compassionevolmente, che dalla festa di
Pasqua fino alla solennità di tutti i Santi, si dia a
ciascuno un’unica camicia di lino, non per il dovuto,
ma per sola grazia, e questo dico per chi vorrà
usufruire di essa. Negli altri tempi generalmente
tutti portino camice di lana.
LXX.
Quanti e quali panni siano necessari nel letto.
Per coloro che dormono nei singoli letti riteniamo di
comune consiglio, se non sopravviene qualche grave
causa o necessità: ciascuno abbia biancheria secondo
la discreta assegnazione del Maestro: crediamo infatti
che a ciascuno sia sufficiente un pagliericcio, un
cuscino e una coperta. Colui che manca di uno di
questi, prenda una stuoia, e in ogni tempo sarà lecito
usufruire di una coperta di lino, cioè un panno:
dormano vestiti con la camicia, e sempre dormano
indossando gli stivali. Mentre i fratelli dormono,
fino al mattino non manchi la lucerna.
LXXI.
Va
evitata la mormorazione.
Comandiamo a voi, per Divino Ammonimento, di evitare
quasi peste da fuggire, le emulazioni, le invidie, il
livore, le mormorazioni, il sussurrare, le detrazioni.
Si impegni ciascuno con animo vigile a non incolpare o
riprendere il suo fratello ma ricordi tra sé la parola
dell’Apostolo: “Non essere un accusatore, né
diffamatore del popolo”. Quando qualcuno avrà
conosciuto che un fratello ha peccato in qualcosa, in
pace e fraterna pietà, secondo il precetto del
Signore, lo corregga tra sé e lui solo: e se non lo
avrà ascoltato prenda un altro fratello: ma se avrà
disprezzato entrambi, in riunione davanti a tutti
pubblicamente sia rimproverato. Soffrono di grave
cecità, coloro che calunniano gli altri; sono di
grande infelicità coloro che non si guardano dal
livore: da qui sono immersi nell’antica iniquità
dell’astuto nemico.
LXXII.
Si evitino i baci di tutte le donne.
Riteniamo pericoloso per ogni religioso fissare
lungamente il volto delle donne: perciò un fratello
non osi baciare né una vedova, né una nubile, né la
madre, né la sorella, né un’amica, né nessuna altra
donna. Fugga dunque la Milizia di Cristo i baci
femminili, attraverso i quali gli uomini spesso sono
in pericolo: così con coscienza pura e vita libera può
perennemente conversare al cospetto del Signore.
