Centro Studi Storici Templari

Santa Maria di Mucciatella

Puianello di Quattrocastella (RE)

         

 
 

 S T A T U T O

 

DENOMINAZIONE

ART.1

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata

“CENTRO STUDI TEMPLARI SANTA MARIA DI MUCCIATELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE”.

DURATA

ART.2

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO

ART.3

L’Associazione non ha fini di lucro.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura e dell’arte e dell’architettura per la diffusione e conoscenza di ogni forma artistica, letteraria, pittorica, musicale, fotografica. Lo scopo dell’Associazione è la promozione di attività riguardanti lo studio, la ricerca, il dibattito, la crescita intellettuale, l’aggiornamento culturale, la progettazione e la realizzazione di ogni iniziativa volta alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione delle attività di interesse artistico e culturale con particolare attenzione alla tradizione dei Poveri Cavalieri di Cristo detti Templari.

L’associazione persegue finalità di solidarietà e di promozione sociale attraverso la formazione extra scolastica della persona e della diffusione di servizi culturali, artistici e di custodia dei luoghi storici espressione degli ordini cavallereschi medioevali, servizi non coperti dell’Amministrazione pubblica e/o da svolgere con essa.

L’Associazione, attraverso la diffusione della conoscenza dei temi riguardanti la storia, la cultura e la spiritualità dei Cavalieri Templari e degli altri ordini cavallereschi medioevali, intende costruire anche un mezzo di comunicazione e di sensibilizzazione della identità culturale, delle idee e delle esperienze dell’uomo ed instaurare altresì con enti ed istituti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, un costruttivo rapporto di collaborazione per il raggiungimento delle sue finalità.

ART.4

L’Associazione, al fine di diffondere e di promuovere occasioni di incontri culturali e di iniziative volte alla socializzazione e alla crescita intellettuale degli individui, si propone:

1) La valorizzazione e la diffusione della cultura attraverso la promozione delle attività espressive in genere nel campo artistico, in particolare della tradizione dei Poveri Cavalieri di Cristo detti Templari e degli altri ordini cavallereschi medioevali;

2) La tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, in particolare chiese abbandonate o chiuse, edifici, castelli e altri siti appartenuti in passato a Cavalieri Templari e attraverso una attività di presidio e di manutenzione, favorire l’accesso dei visitatori e dei fedeli;

3) La promozione ed il sostegno di artisti, scrittori, intellettuali e operatori culturali locali e non, concorrendo a potenziarne in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, le attività e le iniziative sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare attenzione ai temi cavallereschi e di tradizione al fine di mantenere viva la memoria e lo studio dedicato alla vicenda dei “Pauperum Commilitonum Christi Templique Salomonici” detti Templari;

4) La promozione, l’organizzazione di attività a carattere educativo, culturale e informativo per favorire una maggiore diffusione, conoscenza e conservazione della storia e della spiritualità dei Templari;

5) Lo sviluppo di una rete di rapporti internazionali e quindi canali di diffusione all’estero dell’arte locale e italiana onde favorire gli scambi, intellettuali e artistici, con istituzioni straniere, in uno spirito di reciprocità;

6) La partecipazione in maniera propositiva con gli enti pubblici e con enti privati, per una adeguata programmazione culturale e ricreativa del territorio e favorire così lo sviluppo di una identità culturale locale;

7) Il contributo allo sviluppo culturale e civile degli associati e dei cittadini e ad una sempre più ampia diffusione delle attività artistiche e culturali in genere e della solidarietà nei rapporti umani.

ART.5

Per il conseguimento dei sui scopi, l’Associazione si farà promotrice di mostre d’arte e di esposizioni fotografiche sia collettive che personali, all’aperto o in interni. Potrà allestire spettacoli e intrattenimenti di carattere culturale, ed occasionalmente di altro genere.

Potrà inoltre organizzare corsi di formazione extra scolastica rivolti alla gioventù per privilegiare la crescita intellettuale dell’individuo attraverso prestazioni educative, con particolare attenzione alla storia, alla cultura ed alla spiritualità dei Cavalieri Templari.

L’Associazione organizzerà seminari, convegni, conferenze e libere discussioni, riunioni e cicli di studio anche con cadenza periodica.

Potrà commissionare agli artisti opere, allestimenti, così come a studiosi, ricercatori e operatori del settore potrà richiedere consulenze e affidare ricerche specifiche; assegnerà borse di studio e premi per opere e tesi di laurea attinenti ai suoi scopi istituzionali; curerà la pubblicazione dei risultati delle attività culturali promosse ed attuate all’interno dell’associazione anche attraverso un bollettino periodico cartaceo o digitale ed eventualmente con apposite collane editoriali.

Potrà promuovere, solo per i propri associati e nel rispetto delle norme vigenti in materia, viaggi e visite guidate a esposizioni, monumenti e luoghi d’arte; potrà accettare sponsorizzazioni ad attivare forme di pubblicità commerciale e potrà compiere ogni operazione di carattere immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Potrà aderire ad altri enti di promozione culturale, sportiva e ricreativa; potrà inoltre sottoscrivere quote di partecipazione di società culturali, sportive e ricreative già esistenti o costituende che consentono di realizzare lo scopo istituzionale dell’associazione medesima.

L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connessa a quelle istituzionali ovvero accessorie ed integrative delle stesse.

Sono considerate attività connesse:

quelle svolte nel settore della promozione della cultura e dell’arte in occasione di campagne di sensibilizzazione, quali ad esempio la vendita di magliette e di depliant, al fine di reperire fondi per la migliore fruibilità delle attività istituzionali.

SEDE

ART.6

L’Associazione ha sede in Reggio Emilia, località Puianello di Quattro Castella, presso la chiesa templare Santa Maria di Mucciatella in via Renato Valentini n° 16/17.

L’Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie.

PATRIMONIO 

ART.7

Il patrimonio dell’Associazione è formato:

1.  dal patrimonio iniziale dei soci fondatori;

2.  dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

3.  da eventuali entrate e contributi specifici per servizi prestati dall’Associazione;

4.  dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

5.  da rimborsi derivanti da convenzioni o contributo dello Stato, Regione, Provincia, Comune o di ogni altro ente pubblico e privato, sia nazionale che internazionale;

6.  da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che il Consiglio direttivo ritenga opportuno accettare;

7. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ASSOCIATI

ART.8

Gli associati possono essere tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche di età non inferiore ai diciotto anni e le persone giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. L’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dà diritto a ricevere la tessera sociale.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività di contrasto o in concorrenza con quella dell’Associazione, ovvero qualora l’associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

ART.9

L’Associazione è costituita da associati aventi tutti gli stessi diritti ed obblighi statutari ma che possono contribuire in misura diversa al sostenimento dell’attività dell’Associazione in base alla differente capacità contributiva e senza che ciò dia diritto a ricevere maggiori prestazioni. Pertanto gli associati, in riferimento all’ammontare del contributo versato e all’opera di volontariato svolta nell’ambito della vita associativa, sono riconosciuti:

1. ORDINARI e SOSTENITORI: sono associati ordinari e sostenitori le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che siano interessati al perseguimento degli scopi sociali, accettati dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta e previo versamento della quota associativa annuale;

2.  BENEMERITI: sono associati benemeriti le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che oltre al versamento della quota annuale definita dal Consiglio Direttivo abbiano offerto all’Associazione contributi finanziari o donazioni di particolare entità o contribuiscano in modo rilevante sia con sostegno economico continuativo e con la partecipazione di persone e mazzi patrimoniali.

3.  ONORARI: sono associati onorari le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che possono dare con la loro presenza un concreto aiuto per il raggiungimento degli scopi istituzionali grazie al prestigio e alla carica ricoperta nella collettività.

ART. 10

La qualità di associato conferisce i seguenti diritti disciplinati in uno specifico Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo:

·   Frequentare i locali dell’associazione;

·   Intervenire attivamente alle iniziative organizzate dall’associazione;

·   Partecipare con proprie composizioni od opere artistiche e culturali;

·   Presentare proposte utili al raggiungimento degli scopi dell’associazione;

·   Ricevere informazioni relative all’attività associativa.

QUOTA ASSOCIATIVA

ART.11

La quota associativa rappresenta il contributo alle spese sostenute dall’ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione per i trasferimenti mortis causa, e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ possibile la determinazione - da parte del Consiglio Direttivo - di quote di diverso ammontare in correlazione alla differente capacità contributiva per determinati associati senza che ciò dia diritto a questi ultimi di usufruire di maggiori prestazioni.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione di ogni associato alla vita associativa.

E’ previsto che un associato effettui prestazioni continuative nell’ambito di una attività commerciale connessa ed in attuazione degli scopi di cui all’art. 4 e 5 dietro corresponsione di un emolumento proporzionale alla effettiva attività prestata e determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e con l’approvazione dell’Assemblea degli associati nei limiti previsti dalla Legge.

ORGANI 

ART.12

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei Soci;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente e il Vice Presidente;

4. il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

ASSEMBLEA

ART.13

Gli Associati formano l’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente e quando ne facciano richiesta motivata almeno un quinto  degli Associati. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario  che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione , l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria –concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione- sarà tuttavia necessaria la presenza – in prima convocazione- di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione , è necessaria la presenza di almeno due terzi degli Associati e le deliberazioni verranno prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del rendiconto annuale.

L’Assemblea delibera in merito:

·      all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e accompagnato da una relazione sull’andamento dell’attività culturale e della gestione economica dell’Associazione;

·       alla nomina del Consiglio Direttivo;

·       alla nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;

·       all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei Regolamenti;

·       ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L’Assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante avviso scritto inviato a ciascun Associato oppure in caso di urgenza via fax o telegramma o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima della data prevista oppure con avviso esposto presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, gli argomenti da discutere.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro Associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

AMMINISTRAZIONE

ART.14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a cinque. I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo verranno nominati con le seguenti modalità:

·      n.2  membri sono Soci Fondatori;

·      n.1 membro è nominato dai Soci Fondatori;

·      i restanti sono nominati dall’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Tesoriere - Segretario.

Qualora un Membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto tra i Soci Fondatori e rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Membri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

E’ convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione , mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma e di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione , qualora siano presenti tutti i suoi  Membri e tutti i Membri del Collegio dei Revisori, se esistente. Le riunioni sono trascritte in apposito verbale.

ART.16

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione , ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

·      provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea

·      determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

·      compila un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione e che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione;

·      procede all’incarico di collaboratori, all’assunzione di dipendenti determinando i compensi e le retribuzioni secondo i limiti previsti dal D.Lgs. n° 460/97 ed in ottemperanza alla normativa in materia;

·      programma l’attività dell’Associazione e dirige tutte le attività necessarie al proseguimento delle finalità dell’Associazione medesima;

·      esamina le domande di ammissione di nuovi Associati, delibera le esclusioni ex art.8 del presente Statuto;

·      incarica uno o più Consiglieri per l’espletamento di determinati affari o funzioni associative nei limiti della delega conferita, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti o di professionisti;

·      delibera in merito all’accettazione di eventuali lasciti o donazioni o depositi;

·      delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

PRESIDENTE

ART.17

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di assenza o di impossibilità ad esercitare la carica da parte sia del Presidente sia del Vice Presidente, il Consigliere più anziano per data di nomina assume le loro funzioni.

Il Presidente, qualora il Consiglio non abbia provveduto a nominare persona diversa, detiene inoltre le seguenti responsabilità:

·      la responsabilità della conservazione dei dati ex L. 31.12.1996, n°675 (Legge Privacy);

·      la responsabilità  sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ex L. n°626/1994 e D.Lgs. n°242/1996 e

·        modifiche successive.

COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

ART.18

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico è nominato dall’Assemblea qualora diventi obbligatorio per superamento dei limiti previsti dalla legge.

Il Collegio è composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

BILANCIO

ART.19

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile  -o in casi straordinari entro il 30 giugno- il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti associativi operanti senza finalità di lucro o di Onlus  che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO

ART.20

L’Associazione si estingue nei seguenti casi:

1.  perdita di tutto il patrimonio oppure se è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

2.  conseguimento dello scopo;

3.  impossibilità funzionamento o inattività dell’assemblea per mancanza degli associati;

4.  delibera di scioglimento da parte dell’assemblea degli associati;

5.  negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto alla Chiesa Cattolica o ad altra organizzazione non profit o a fini di pubblica utilità o ad altri enti associativi senza finalità di lucro, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge vigente al momento dello scioglimento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.21

Tutte le controversie tra gli associati e l’associazione, tra i componenti del Consiglio Direttivo e l’associazione, saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominato ognuno da ciascuna  parte contendente ed il terzo dai due arbitri così nominati o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Il giudizio del Collegio arbitrale sarà effettuato secondo equità e secondo il rito irrituale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.22

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

 
 
     
 

Torna su

 
 

Home page