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S
T A T U T O
DENOMINAZIONE
ART.1
E’ costituita
l’Associazione Culturale denominata
“CENTRO STUDI
TEMPLARI SANTA MARIA DI MUCCIATELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE”.
DURATA
ART.2
La durata dell’Associazione è a
tempo indeterminato.
OGGETTO
ART.3
L’Associazione non ha fini di
lucro.
L’Associazione
persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura e
dell’arte e dell’architettura per la diffusione e conoscenza di
ogni forma artistica, letteraria, pittorica, musicale,
fotografica. Lo scopo dell’Associazione è la promozione di
attività riguardanti lo studio, la ricerca, il dibattito, la
crescita intellettuale, l’aggiornamento culturale, la
progettazione e la realizzazione di ogni iniziativa volta alla
tutela, alla promozione e alla valorizzazione delle attività di
interesse artistico e culturale con particolare attenzione alla
tradizione dei Poveri Cavalieri di Cristo detti Templari.
L’associazione persegue finalità
di solidarietà e di promozione sociale attraverso la formazione
extra scolastica della persona e della diffusione di servizi
culturali, artistici e di custodia dei luoghi storici espressione
degli ordini cavallereschi medioevali, servizi non coperti
dell’Amministrazione pubblica e/o da svolgere con essa.
L’Associazione, attraverso la
diffusione della conoscenza dei temi riguardanti la storia, la
cultura e la spiritualità dei Cavalieri Templari e degli altri
ordini cavallereschi medioevali, intende costruire anche un mezzo
di comunicazione e di sensibilizzazione della identità culturale,
delle idee e delle esperienze dell’uomo ed instaurare altresì con
enti ed istituti pubblici e privati, sia italiani che stranieri,
un costruttivo rapporto di collaborazione per il raggiungimento
delle sue finalità.
ART.4
L’Associazione, al
fine di diffondere e di promuovere occasioni di incontri culturali
e di iniziative volte alla socializzazione e alla crescita
intellettuale degli individui, si propone:
1) La valorizzazione
e la diffusione della cultura attraverso la promozione delle
attività espressive in genere nel campo artistico, in particolare
della tradizione dei Poveri Cavalieri di Cristo detti Templari e
degli altri ordini cavallereschi medioevali;
2) La tutela, la
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e
storico, in particolare chiese abbandonate o chiuse, edifici,
castelli e altri siti appartenuti in passato a Cavalieri Templari
e attraverso una attività di presidio e di manutenzione, favorire
l’accesso dei visitatori e dei fedeli;
3) La promozione ed
il sostegno di artisti, scrittori, intellettuali e operatori
culturali locali e non, concorrendo a potenziarne in qualsiasi
modo, direttamente o indirettamente, le attività e le iniziative
sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare
attenzione ai temi cavallereschi e di tradizione al fine di
mantenere viva la memoria e lo studio dedicato alla vicenda dei
“Pauperum Commilitonum Christi Templique Salomonici” detti
Templari;
4) La promozione,
l’organizzazione di attività a carattere educativo, culturale e
informativo per favorire una maggiore diffusione, conoscenza e
conservazione della storia e della spiritualità dei Templari;
5) Lo sviluppo di
una rete di rapporti internazionali e quindi canali di diffusione
all’estero dell’arte locale e italiana onde favorire gli scambi,
intellettuali e artistici, con istituzioni straniere, in uno
spirito di reciprocità;
6) La partecipazione
in maniera propositiva con gli enti pubblici e con enti privati,
per una adeguata programmazione culturale e ricreativa del
territorio e favorire così lo sviluppo di una identità culturale
locale;
7) Il contributo
allo sviluppo culturale e civile degli associati e dei cittadini e
ad una sempre più ampia diffusione delle attività artistiche e
culturali in genere e della solidarietà nei rapporti umani.
ART.5
Per il conseguimento
dei sui scopi, l’Associazione si farà promotrice di mostre d’arte
e di esposizioni fotografiche sia collettive che personali,
all’aperto o in interni. Potrà allestire spettacoli e
intrattenimenti di carattere culturale, ed occasionalmente di
altro genere.
Potrà inoltre
organizzare corsi di formazione extra scolastica rivolti alla
gioventù per privilegiare la crescita intellettuale dell’individuo
attraverso prestazioni educative, con particolare attenzione alla
storia, alla cultura ed alla spiritualità dei Cavalieri Templari.
L’Associazione
organizzerà seminari, convegni, conferenze e libere discussioni,
riunioni e cicli di studio anche con cadenza periodica.
Potrà commissionare
agli artisti opere, allestimenti, così come a studiosi,
ricercatori e operatori del settore potrà richiedere consulenze e
affidare ricerche specifiche; assegnerà borse di studio e premi
per opere e tesi di laurea attinenti ai suoi scopi istituzionali;
curerà la pubblicazione dei risultati delle attività culturali
promosse ed attuate all’interno dell’associazione anche attraverso
un bollettino periodico cartaceo o digitale ed eventualmente con
apposite collane editoriali.
Potrà promuovere,
solo per i propri associati e nel rispetto delle norme vigenti in
materia, viaggi e visite guidate a esposizioni, monumenti e luoghi
d’arte; potrà accettare sponsorizzazioni ad attivare forme di
pubblicità commerciale e potrà compiere ogni operazione di
carattere immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta necessaria
o utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.
Potrà aderire ad
altri enti di promozione culturale, sportiva e ricreativa; potrà
inoltre sottoscrivere quote di partecipazione di società
culturali, sportive e ricreative già esistenti o costituende che
consentono di realizzare lo scopo istituzionale dell’associazione
medesima.
L’Associazione potrà
svolgere attività direttamente connessa a quelle istituzionali
ovvero accessorie ed integrative delle stesse.
Sono considerate
attività connesse:
quelle svolte nel
settore della promozione della cultura e dell’arte in occasione di
campagne di sensibilizzazione, quali ad esempio la vendita di
magliette e di depliant, al fine di reperire fondi per la migliore
fruibilità delle attività istituzionali.
SEDE
ART.6
L’Associazione ha
sede in Reggio Emilia, località Puianello di Quattro Castella,
presso la chiesa templare Santa Maria di Mucciatella in via Renato
Valentini n° 16/17.
L’Associazione potrà
altresì istituire sedi secondarie.
PATRIMONIO
ART.7
Il patrimonio
dell’Associazione è formato:
1. dal
patrimonio iniziale dei soci fondatori;
2. dalle
quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati
che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al
funzionamento dell’Associazione;
3. da
eventuali entrate e contributi specifici per servizi prestati
dall’Associazione;
4. dai
contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
5. da
rimborsi derivanti da convenzioni o contributo dello Stato,
Regione, Provincia, Comune o di ogni altro ente pubblico e
privato, sia nazionale che internazionale;
6.
da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti che il Consiglio direttivo ritenga
opportuno accettare;
7. da
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ASSOCIATI
ART.8
Gli associati
possono essere tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche,
associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte
le persone fisiche di età non inferiore ai diciotto anni e le
persone giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi
dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati
verseranno la quota di associazione che verrà annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo. L’accettazione della domanda di
ammissione da parte del Consiglio Direttivo dà diritto a ricevere
la tessera sociale.
La qualità di
associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
La esclusione è
deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la
mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per
lo svolgimento di attività di contrasto o in concorrenza con
quella dell’Associazione, ovvero qualora l’associato non ottemperi
alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle
deliberazioni assembleari del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento
dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere
all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente
dell’Associazione.
ART.9
L’Associazione è
costituita da associati aventi tutti gli stessi diritti ed
obblighi statutari ma che possono contribuire in misura diversa al
sostenimento dell’attività dell’Associazione in base alla
differente capacità contributiva e senza che ciò dia diritto a
ricevere maggiori prestazioni. Pertanto gli associati, in
riferimento all’ammontare del contributo versato e all’opera di
volontariato svolta nell’ambito della vita associativa, sono
riconosciuti:
1. ORDINARI
e SOSTENITORI: sono associati ordinari e sostenitori le persone
fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati
che siano interessati al perseguimento degli scopi sociali,
accettati dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta e previo
versamento della quota associativa annuale;
2. BENEMERITI:
sono associati benemeriti le persone fisiche e giuridiche, le
associazioni, gli enti pubblici e privati che oltre al versamento
della quota annuale definita dal Consiglio Direttivo abbiano
offerto all’Associazione contributi finanziari o donazioni di
particolare entità o contribuiscano in modo rilevante sia con
sostegno economico continuativo e con la partecipazione di persone
e mazzi patrimoniali.
3. ONORARI:
sono associati onorari le persone fisiche e giuridiche, le
associazioni, gli enti pubblici e privati che possono dare con la
loro presenza un concreto aiuto per il raggiungimento degli scopi
istituzionali grazie al prestigio e alla carica ricoperta nella
collettività.
ART. 10
La qualità di
associato conferisce i seguenti diritti disciplinati in uno
specifico Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo:
· Frequentare
i locali dell’associazione;
· Intervenire
attivamente alle iniziative organizzate dall’associazione;
· Partecipare
con proprie composizioni od opere artistiche e culturali;
·
Presentare proposte
utili al raggiungimento degli scopi dell’associazione;
· Ricevere
informazioni relative all’attività associativa.
QUOTA ASSOCIATIVA
ART.11
La quota associativa
rappresenta il contributo alle spese sostenute dall’ente per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Il contributo
associativo non è trasmissibile, ad eccezione per i trasferimenti
mortis causa, e non è rivalutabile.
Tra gli associati
vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative. E’ possibile la determinazione - da parte
del Consiglio Direttivo - di quote di diverso ammontare in
correlazione alla differente capacità contributiva per determinati
associati senza che ciò dia diritto a questi ultimi di usufruire
di maggiori prestazioni.
E’ espressamente
esclusa la temporaneità della partecipazione di ogni associato
alla vita associativa.
E’ previsto che un
associato effettui prestazioni continuative nell’ambito di una
attività commerciale connessa ed in attuazione degli scopi di cui
all’art. 4 e 5 dietro corresponsione di un emolumento
proporzionale alla effettiva attività prestata e determinato
annualmente dal Consiglio Direttivo e con l’approvazione
dell’Assemblea degli associati nei limiti previsti dalla Legge.
ORGANI
ART.12
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e il Vice
Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei
Conti o Revisore Unico.
ASSEMBLEA
ART.13
Gli Associati formano l’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal
Presidente e quando ne facciano richiesta motivata almeno un
quinto degli Associati. Per la validità della sua costituzione e
delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che
siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli
Associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione , l’Assemblea sarà valida
qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a
maggioranza semplice.
Per le deliberazioni
dell’Assemblea Straordinaria –concernenti le modifiche dello
Statuto e lo scioglimento dell’Associazione- sarà tuttavia
necessaria la presenza – in prima convocazione- di almeno tre
quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti ed in seconda convocazione , è necessaria la presenza di
almeno due terzi degli Associati e le deliberazioni verranno prese
con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
L’assemblea si radunerà almeno una
volta l’anno in occasione dell’approvazione del rendiconto
annuale.
L’Assemblea delibera in merito:
· all’approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio
Direttivo e accompagnato da una relazione sull’andamento
dell’attività culturale e della gestione economica
dell’Associazione;
· alla
nomina del Consiglio Direttivo;
· alla
nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
· all’approvazione
e alla modificazione dello statuto e dei Regolamenti;
· ad
ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse
sottoporre.
L’Assemblea è convocata almeno
otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante avviso
scritto inviato a ciascun Associato oppure in caso di urgenza via
fax o telegramma o messaggio di posta elettronica almeno due
giorni prima della data prevista oppure con avviso esposto presso
la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima
dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve
contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in
prima e seconda convocazione, gli argomenti da discutere.
Hanno diritto di intervenire in
Assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota
Associativa.
Ogni associato può farsi
rappresentare da un altro Associato. Ciascun associato ha diritto
ad un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea
verranno trascritte in apposito verbale.
AMMINISTRAZIONE
ART.14
Il Consiglio Direttivo è composto
da un numero di membri variabili da tre a cinque. I Consiglieri
vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
I componenti del Consiglio
Direttivo verranno nominati con le seguenti modalità:
· n.2
membri sono Soci Fondatori;
· n.1
membro è nominato dai Soci Fondatori;
·
i
restanti sono nominati dall’Assemblea degli Associati.
Il Consiglio
Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un
Vice Presidente ed un Tesoriere - Segretario.
Qualora un Membro del Consiglio
Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il
sostituto tra i Soci Fondatori e rimarrà in carica fino alla
scadenza dell’intero Consiglio.
Qualora venisse a mancare la
maggioranza dei Membri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
ART. 15
Il Consiglio Direttivo delibera a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
E’ convocato dal Presidente, dal
Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato
almeno otto giorni prima della riunione , mediante comunicazione
scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la
convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma e di
messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima
della data prevista per la riunione.
Il Consiglio Direttivo è comunque
validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità
di convocazione , qualora siano presenti tutti i suoi Membri e
tutti i Membri del Collegio dei Revisori, se esistente. Le
riunioni sono trascritte in apposito verbale.
ART.16
Il Consiglio Direttivo è investito
di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione
inerenti la gestione dell’Associazione , ad eccezione di quelli
che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, a titolo
esemplificativo:
· provvede
alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e
li sottopone all’approvazione dell’Assemblea
· determina
le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento
dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di
gestione;
· compila
un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività
dell’Associazione e che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per
la sua approvazione;
· procede
all’incarico di collaboratori, all’assunzione di dipendenti
determinando i compensi e le retribuzioni secondo i limiti
previsti dal D.Lgs. n° 460/97 ed in ottemperanza alla normativa in
materia;
· programma
l’attività dell’Associazione e dirige tutte le attività necessarie
al proseguimento delle finalità dell’Associazione medesima;
· esamina
le domande di ammissione di nuovi Associati, delibera le
esclusioni ex art.8 del presente Statuto;
· incarica
uno o più Consiglieri per l’espletamento di determinati affari o
funzioni associative nei limiti della delega conferita, può
nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e
può avvalersi di esperti o di professionisti;
·
delibera in merito all’accettazione di eventuali lasciti o
donazioni o depositi;
· delibera
le modifiche dello statuto con il voto favorevole della
maggioranza dei suoi componenti.
PRESIDENTE
ART.17
Il Presidente, ed in
sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ha la legale
rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea, provvede alla osservanza delle disposizioni
statutarie e della disciplina sociale.
In caso di assenza o di
impossibilità ad esercitare la carica da parte sia del Presidente
sia del Vice Presidente, il Consigliere più anziano per data di
nomina assume le loro funzioni.
Il Presidente, qualora il
Consiglio non abbia provveduto a nominare persona diversa, detiene
inoltre le seguenti responsabilità:
· la
responsabilità della conservazione dei dati ex L. 31.12.1996,
n°675 (Legge Privacy);
· la
responsabilità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ex L.
n°626/1994 e D.Lgs. n°242/1996 e
·
modifiche successive.
COLLEGIO DEI REVISORI O
REVISORE UNICO
ART.18
Il Collegio dei
Revisori o il Revisore unico è nominato dall’Assemblea qualora
diventi obbligatorio per superamento dei limiti previsti dalla
legge.
Il Collegio è composto di tre
membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la
cui funzione è controllare la correttezza della gestione in
relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una
relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio
consuntivo.
I Revisori devono essere scelti
tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
BILANCIO
ART.19
L’esercizio si
chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile -o in casi
straordinari entro il 30 giugno- il Consiglio Direttivo sottoporrà
all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non
siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri
enti associativi operanti senza finalità di lucro o di Onlus che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.
SCIOGLIMENTO
ART.20
L’Associazione si
estingue nei seguenti casi:
1. perdita
di tutto il patrimonio oppure se è divenuto insufficiente rispetto
agli scopi;
2. conseguimento
dello scopo;
3.
impossibilità
funzionamento o inattività dell’assemblea per mancanza degli
associati;
4.
delibera di
scioglimento da parte dell’assemblea degli associati;
5.
negli altri casi
previsti dalla legge.
In caso di
scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il
patrimonio sarà devoluto alla Chiesa Cattolica o ad altra
organizzazione non profit o a fini di pubblica utilità o ad altri
enti associativi senza finalità di lucro, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge vigente al
momento dello scioglimento.
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
ART.21
Tutte le
controversie tra gli associati e l’associazione, tra i componenti
del Consiglio Direttivo e l’associazione, saranno devolute al
giudizio di tre arbitri nominato ognuno da ciascuna parte
contendente ed il terzo dai due arbitri così nominati o in
mancanza dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Il
giudizio del Collegio arbitrale sarà effettuato secondo equità e
secondo il rito irrituale.
DISPOSIZIONI
FINALI
ART.22
Per tutto quanto non
previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del
Codice Civile e alle leggi in materia. |